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Ordinanza

Ordinanza n. 18/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei decreti di decadenza del nulla osta P-LT/L/Q/2023/107853, P-LT/L/Q/2023/107856, P-LT/L/Q/2023/107854, P-LT/L/Q/2023/107855, P-LT/L/Q/2023/107856 emessi dalla Prefettura di Latina in data 18 agosto 2025, e per la condanna al risarcimento dei danni.

Giustizia amministrativa202500950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti prefettizi di decadenza da nulla osta, successivamente revocati dall'amministrazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di nulla osta)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, i decreti di decadenza relativi a nulla osta emessi dalla Prefettura di Latina il 18 agosto 2025, domandando anche il risarcimento dei danni. In sede cautelare ha dedotto profili di illegittimità consistenti, secondo la valutazione prima facie del Tribunale, nella carenza di istruttoria e di motivazione, nonché nel mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento. L'amministrazione ha successivamente depositato i provvedimenti di revoca degli atti gravati. Il Tribunale ha rilevato che l'elencazione in epigrafe conteneva cinque indicazioni, ma una era duplicata, sicché i provvedimenti effettivamente considerati erano quattro.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti, prima facie, i presupposti per la tutela cautelare, ravvisando nei provvedimenti impugnati possibili vizi di carenza di istruttoria, difetto di motivazione e mancata comunicazione di avvio del procedimento. Ha inoltre rilevato che la successiva revoca degli atti da parte dell'amministrazione appariva integralmente satisfattiva dell'interesse del ricorrente. Ciononostante, il dispositivo ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso i provvedimenti gravati, fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 25 marzo 2026. La domanda risarcitoria non è stata definita in questa sede; le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare; il Tribunale ha ritenuto sussistenti prima facie i presupposti per sospendere gli atti impugnati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la prospettazione prima facie di carenza di istruttoria, difetto di motivazione e mancata comunicazione di avvio del procedimento può integrare il fumus boni iuris necessario alla sospensione dell'atto amministrativo.
  • La revoca, nelle more del giudizio, dei provvedimenti impugnati da parte dell'amministrazione può apparire integralmente satisfattiva dell'interesse del ricorrente, ferma restando la necessità di definire nel merito le eventuali domande ancora pendenti, inclusa quella risarcitoria.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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