Sentenza n. 11249/2026 - Roma, Sezione 3T
Per l’ottemperanza della sentenza Tribunale di Roma Sezione Lavoro n. 10814 pubblicata il 29 ottobre 2024. Ricorso R.G. 19051/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 10814 del 29 ottobre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 10814 del 29 ottobre 2024. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione del titolo giudiziale. Il ricorrente ha quindi chiesto che fosse dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato l'inadempimento allegato dal ricorrente, rilevando che l'Amministrazione non aveva fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il Collegio ha affermato che dalla sentenza oggetto di ottemperanza emerge il diritto del ricorrente a conseguire la prestazione riconosciuta e che i relativi presupposti non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, prevedendo che l'intervento commissariale avvenga previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'adempimento dell'obbligo derivante dal titolo giudiziale.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega l'inadempimento del debitore pubblico e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo, la pretesa esecutiva può essere accolta alla luce della ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dare esecuzione al contenuto del giudicato senza riesaminare i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal titolo giudiziale.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
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