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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7279/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della sentenza che li condannava per reati connessi alla detenzione di oggetti ritenuti idonei ad offendere. Hanno dedotto la mancanza e/o illogicità della motivazione, errore di applicazione dell'art. 6 ter L. 401/89 sostenendo che l'oggetto non fosse "atto ad offendere", inversione dell'onere della prova (in particolare per Abdi), e dedotto l'esistenza di ragionevoli dubbi giustificativi per plurime condotte lecite. Hanno altresì contestato la presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. e denunciato una valutazione indiziaria priva di adeguati elementi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Bosi il motivo è inammissibile perché introduce una questione nuova non prospettata in appello (difetto di giudizializzazione). Per Abdi il ricorso è aspecifico e non dimostra in modo circostanziato l'erroneità della decisione di merito, oltre a contenere denunce cumulative e generiche di vizio motivazionale. La Corte osserva che la valutazione di offensività dell'oggetto è stata adeguatamente motivata dai giudici di merito nel contesto dei fatti; inoltre la contestata violazione dell'art. 192 c.p.p. non è rilevante in cassazione quando la norma non è sanzionata come causa di nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 655 cod. pen.

    Norma penale richiamata quale parte della contestazione in primo e secondo grado; la Corte di legittimità non ha riesaminato il merito, ma ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alla qualificazione e alla prova.

  • art. 6-bis L. 401/89

    Norma richiamata nella sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che la valutazione di offensività dell'oggetto fosse fondata sulle caratteristiche intrinseche e sul contesto fattuale.

  • art. 6-ter L. 401/89

    Sul punto i ricorrenti hanno lamentato errata applicazione, ma la Cassazione ha ritenuto la censura priva di specificità e inammissibile, rinviando alla corretta valutazione di merito.

  • art. 5 L. 152/75

    Norma richiamata nella contestazione principale; la Corte non ha riformato le valutazioni di merito, limitandosi a dichiarare inammissibili i motivi di cassazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    I ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art.192; la Corte rileva che la mancata osservanza di tale norma non costituisce, di per sé, motivo ammissibile in cassazione salvo che sia sanzionata come causa di nullità ai sensi dell'art.606, comma 1.

  • art. 581 c.p.p. e art. 591 c.p.p.

    Riferimenti alle norme sulla inammissibilità dei motivi che risultino aspecifici o cumulativi; la Corte ha applicato tali principi per escludere l'esame delle censure promiscue e non dettagliate.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte richiama che solo le violazioni sanzionate da questa disposizione possono essere valutate in cassazione in quanto rilevanti processualmente; la denunciata inosservanza dell'art.192 non rientra tra queste.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata ai fini della determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende, con valutazione sull'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione sono inammissibili i motivi nuovi introdotti nel ricorso se non erano stati adeguatamente rappresentati nei gradi precedenti: le questioni non giudizializzate non possono essere oggetto di esame.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alle ragioni del provvedimento impugnato: denunce generiche, cumulative o promiscue di vizi motivazionali rendono il ricorso inammissibile.
  • La valutazione del merito e dell'idoneità offensiva di un oggetto spetta ai giudici di merito e la Corte di Cassazione non sostituisce tale valutazione se il ricorso non prospetta errori di diritto specifici e dimostrati.
  • La deduzione della violazione di norme processuali (es. art.192 c.p.p.) è utile in cassazione solo quando l'inosservanza è sanzionata come rilevante dall'art.606 c.p.p.; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • L'onere di dettagliare e dimostrare in fatto e in diritto le censure è a carico del ricorrente: affermazioni indimostrate o prive di collegamento con i passaggi motivazionali impugnati sono destinate a fallire.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte soccombente può essere condannata alle spese e a un versamento alla Cassa delle Ammende se non si riscontra colpa grave nella presentazione del ricorso.

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