Cassazione Penale, Sentenza n. 49283/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per furto aggravato. Il motivo unico del ricorso straordinario sostiene un presunto errore di fatto da parte della Corte di Cassazione: la Suprema Corte, nella sua ordinanza, avrebbe ritenuto che la sopravvenuta procedibilità a querela (per effetto del d.lgs. n. 150/2022) non incidesse sull'inammissibilità del ricorso, ma non avrebbe valutato che, per uno degli episodi (a carico della persona offesa De Stefanis), era intervenuta la remissione di querela il 24/02/2023 (prima dell'udienza di cassazione). Secondo il ricorrente la remissione di querela, essendo intervenuta prima della decisione definitiva, avrebbe dovuto prevalere sull'inammissibilità e quindi incidere sul giudicato sostanziale.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato infondato. Il giudice ha ritenuto che non sussista un errore di fatto sicuro e manifesto nella pronuncia della Corte di Cassazione: la circostanza che la motivazione dell'ordinanza non menzioni esplicitamente la remissione di querela non prova che essa non sia stata valutata. Inoltre, la questione si inserisce in un contrasto di giurisprudenza: vi sono orientamenti che ritengono la remissione intervenuta dopo la sentenza di applicazione della pena irrilevante (anche alla luce della disciplina speciale limitativa dell'impugnabilità prevista dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), ed altri che invece ammettono la rilevanza della remissione fino al passaggio in giudicato. In presenza di orientamenti contrastanti la scelta della Corte di seguire un orientamento piuttosto che un altro costituisce valutazione giuridica non sanabile con il rimedio straordinario per errore di fatto. Conseguentemente il ricorso è respinto e il resistente è vincitore.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); sentenza pronunciata sulla base degli atti così come erano all'epoca dell'accordo e della pronuncia.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (menzionato anche come art. 448-bis)
Norma speciale che limita i motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento; viene interpretata come ostativa all'ammissione di motivi volti a far valere cause estintive sopravvenute successivamente alla sentenza di applicazione della pena.
d.lgs. n. 150 del 2022
Ha modificato il regime di procedibilità del reato di furto (tra gli altri), rendendolo procedibile a querela; tale sopravvenienza normativa è stata discussa in rapporto all'effetto sulle impugnazioni della sentenza di patteggiamento.
art. 625 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di furto, qui rilevante quale titolo di reato per l'applicazione della pena.
art. 625-bis cod. proc. pen. (ricorso straordinario per errore di fatto)
Norma che disciplina il rimedio straordinario per errore di fatto: richiede un "sicuro errore di percezione" e non è utilizzabile per questioni di scelta giurisprudenziale o congetture.
Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681
Giurisprudenza di legittimità che afferma che la remissione di querela intervenuta in pendenza di ricorso per cassazione può prevalere sull'inammissibilità del ricorso e deve essere rilevata dal giudice di legittimità.
Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Sez. U., n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551
Conferma il principio, indicato nelle Sezioni Unite, sulla rilevanza della remissione di querela in pendenza del giudizio di cassazione.
Sez. 5, n. 39345 del 07/04/2003 (Silvestris)
Sez. 5, n. 39345 del 07/04/2003, Silvestris, Rv. 227030
Orientamento che ritiene irrilevante la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza di applicazione della pena e che tale estinzione sopravvenuta non consente di modificare la decisione adottata dal giudice ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Sez. 5, Sent. n. 11251 del 04/12/2018 (Conti)
Sez. 5, Sentenza n. 11251 del 04/12/2018, dep. 2019, Conti, Rv. 276036
Pronuncia che considera inammissibile il ricorso per cassazione volto a far valere la remissione di querela intervenuta dopo il perfezionamento dell'accordo ex art. 444 c.p.p., in senso coerente con la limitazione di impugnabilità.
Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023 (Ciociano)
Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Ciociano
Pronuncia che, pur in diversa fattispecie, sostiene (in obiter) che la remissione di querela può rilevare come causa estintiva fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza; riconosce l'esistenza di orientamenti contrastanti.
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è soggetta a limiti di impugnazione specifici: molte pronunce interpretano tali limiti come preclusivi della possibilità di far valere cause estintive sopravvenute dopo la pronuncia (es. remissione di querela).
- La remissione di querela può, in linea di principio, operare come causa estintiva fino al passaggio in giudicato, ma la sua rilevanza rispetto a sentenze di patteggiamento è oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti; non vi è quindi certezza automatica sulla sua efficacia in tali ipotesi.
- La sopravvenienza normativa (es. trasformazione della procedibilità d'ufficio in procedibilità a querela) non incide automaticamente sull'ammissibilità di ricorsi avverso sentenze di patteggiamento se non è accompagnata dall'effettiva remissione della querela o da altri atti idonei; e comunque può essere limitata dalla disciplina speciale sull'impugnabilità.
- Quando sussistono orientamenti giurisprudenziali divergenti, la scelta della Corte di seguire un orientamento piuttosto che un altro costituisce valutazione giuridica e non errore di fatto; ciò rende difficile ottenere rimedi straordinari basati su presunte omissioni della motivazione.
- Pratiche consigliate: (a) documentare tempestivamente e in modo formale la remissione di querela e la sua accettazione; (b) sollevare la questione nei termini giurisdizionali ordinari (entro i termini per impugnare), non limitandosi a memoria successiva alla scadenza; (c) considerare l'eventualità di ricorrere con motivi conformi alla disciplina speciale (art. 448 e segg.) e, se possibile, fornire elementi che inducano la Corte a qualificare la questione come rilevante sul piano del diritto sostanziale piuttosto che come mera improcedibilità formale.
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