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Sentenza

Sentenza n. 1695/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'accertamento di compatibilità paesaggistica n. -OMISSIS-/2021 del -OMISSIS-, reso dal Comune di -OMISSIS- in favore del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- relativamente al numero di pratica -OMISSIS-/2020 ed avente ad oggetto "Richiesta di riesame per lavori consistenti in realizzazione manufatto in legno ad uso deposito, tettoia, barbecue", della comunicazione prot. n. 2021/00-OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Responsabile del Servizio Vincolo Paesaggistico ha reso noto l'avvenuto rilascio del predetto accertamento di compatibilità paesaggistica, dell'eventuale (allo stato ignoto) parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Pisa e Livorno in merito all'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dal sig. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8 aprile 2022, per l’annullamento dei medesimi provvedimenti.

Giustizia amministrativa202200135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo a un manufatto in legno ad uso deposito, a una tettoia, a un barbecue e ad altri interventi, nonché la comunicazione di rilascio e il presupposto parere della Soprintendenza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con quello del controinteressato, ha impugnato l’accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dal Comune per opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Le opere principali consistevano in un manufatto in legno stabilmente ancorato al suolo, avente superficie utile interna di circa 14,81 mq, in una tettoia di circa 10,88 mq ancorata a basamenti in calcestruzzo e in un barbecue in muratura. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che il manufatto e la tettoia costituissero interventi di nuova costruzione, non suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del comma 4 della disposizione. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004, in ragione del precedente parere negativo della Soprintendenza, che aveva ritenuto manufatto e tettoia scarsamente compatibili con i valori paesaggistici del contesto. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse a ricorrere, ma il ricorrente ha dimostrato la vicinitas e un pregiudizio concreto alla visuale, al contesto paesaggistico e, in tesi, alle distanze dai confini.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo sussistente l’interesse a ricorrere in ragione della contiguità delle proprietà e dell’idoneità delle opere a incidere sulla visuale del ricorrente e sul contesto paesaggistico. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. Il manufatto in legno e la tettoia sono stati qualificati come nuova costruzione, poiché stabilmente ancorati al suolo e idonei a creare nuova volumetria, con autonoma fruibilità e non riconducibili a una superficie meramente accessoria o pertinenziale. Per tale ragione non era applicabile l’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004. Il barbecue, invece, è stato ritenuto inidoneo a creare nuova superficie o volume e il relativo assentimento è stato mantenuto, anche perché la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole su tale opera. Il TAR ha inoltre osservato che il Comune non avrebbe potuto discostarsi dal precedente parere negativo e vincolante della Soprintendenza, tempestivamente reso e non rimosso in autotutela né impugnato, posto che nel successivo procedimento l’organo statale aveva confermato il dissenso per manufatto e tettoia. Il provvedimento è stato quindi annullato limitatamente all’assentimento relativo al manufatto in legno e alla tettoia, con conferma della parte relativa al barbecue. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con il Ministero e con il controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica previsto dalla disposizione non è applicabile a opere qualificabili come nuova costruzione, idonee a creare nuova superficie o volumetria.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Il parere della Soprintendenza, quando tempestivamente reso nell’ambito del procedimento paesaggistico, vincola il Comune, che non può discostarsene senza che il parere sia stato rimosso in autotutela o impugnato.

  • art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001

    «l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee»

    La realizzazione di un manufatto leggero destinato a deposito, stabilmente ancorato al suolo e non diretto a soddisfare esigenze temporanee, rientra nella nuova costruzione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe e nello svolgimento del giudizio in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Un manufatto leggero destinato a deposito, stabilmente ancorato al suolo, dotato di autonoma fruibilità e idoneo a creare nuova volumetria, costituisce intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. 380/2001, anche se realizzato in legno e qualificato dal privato come opera accessoria o di manutenzione straordinaria.
  • L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004 non è applicabile a opere che comportino nuova superficie utile o nuova volumetria e che siano qualificabili come nuove costruzioni.
  • La nozione di superficie utile rilevante ai fini paesaggistici coincide con quella urbanisticamente rilevante e non comprende soltanto opere meramente accessorie o pertinenziali; un manufatto separato dal fabbricato principale, autonomamente utilizzabile e dotato di consistenza propria non può essere ricondotto a tale categoria.
  • Il Comune non può discostarsi dal parere negativo tempestivamente espresso dalla Soprintendenza nell’ambito del procedimento di compatibilità paesaggistica, quando tale parere non sia stato rimosso in autotutela né impugnato, anche se l’organo statale non abbia adottato un ulteriore atto formalmente qualificato come parere definitivo.
  • Il proprietario di un immobile confinante è titolare di un interesse concreto e attuale a impugnare il titolo paesaggistico relativo a opere vicine quando dimostri, oltre alla vicinitas, la loro idoneità a incidere sulla visuale goduta, sulle distanze o sul contesto paesaggistico.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaQualificazione degli interventiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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