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Ordinanza

Ordinanza n. 756/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione dell’avviso di pagamento emesso dal GSE - Convenzione: I11L256144907, Pratica n. 717924, datato 16.05.2026 e comunicato in pari data; dell’avviso di compensazione emesso dal GSE datato 04.05.2026, recante “Compensazione dei documenti emessi dal GSE”, comunicato in data 15.05.2026; dell’avviso di pagamento emesso dal GSE - Convenzione: I11L256144907, Pratica n. 717924, datato 21.04.2026 e comunicato in pari data; della comunicazione inviata a mezzo mail, emessa dal GSE, in data 10.04.2026, recante “avviso di compensazione da parte del GSE”; dell’avviso di compensazione emesso dal GSE in data 07.04.2026, recante “Compensazione dei documenti emessi dal GSE”, comunicato in data 20.04.2026; dell’avviso di pagamento emesso dal GSE - Convenzione: I11L256144907, Pratica n. 717924, datato 26.03.2026 e comunicato in pari data; dell’avviso di compensazione emesso dal GSE datato 10.03.2026, notificato in data 23.03.2026; della diffida di pagamento emessa dal GSE in relazione alle fatture n. 163793 e 163794, datata 27.03.2026 e notificata in pari data; della fattura del GSE n. 163793, emessa in data 26.02.2026, notificata in pari data; della fattura del GSE n. 163794, emessa in data 26.02.2026, notificata in pari data; della diffida di pagamento emessa dal GSE in relazione alla fattura n. 1460535, datata 17.02.2026 e notificata in pari data; della fattura del GSE n. 1460535 emessa in data 13.10.2022, notificata in data 12.10.2022; della comunicazione emessa dal GSE n. GSEWEB/P202203644/4, recante “comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall’art. 15bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4 intestati a R.A.M. srl Società Agricola” datata 08.07.2022 e pubblicata in pari data; delle regole tecniche sull’applicazione dell’art. 15 bis D.L. 4/2022, pubblicate dal GSE; della deliberazione dell’ARERA 143/2023/R/EEL, e dell’allegato A di tale deliberazione, datata 04.03.2023; della deliberazione dell’ARERA n. 266/2022/R/EEL, datata 21.02.2022, pubblicata sul sito ARERA in data 21.06.2022; di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo per la ricorrente; e per la conseguente declaratoria della non debenza delle somme richieste dal G.S.E. alla Società ricorrente in applicazione dell’art. 15-bis, D.L. n. 4/2022, nonché del diritto della Società a non versare gli importi oggetto delle relative fatture e a percepire gli importi originariamente pattuiti, a titolo di tariffa incentivante, senza subire compensazioni; del diritto della ricorrente alla restituzione delle somme già indebitamente compensate, maggiorate di interessi legali.

Giustizia amministrativa202602093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: avvisi di pagamento e di compensazione, fatture e diffide del GSE, nonché gli atti presupposti relativi all’applicazione dell’art. 15-bis d.l. n. 4/2022 e le deliberazioni ARERA in materia di prelievo sugli extraricavi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore e autorità regolatoria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, gli atti con cui il GSE ha richiesto il pagamento e disposto compensazioni in relazione all’applicazione dell’art. 15-bis d.l. n. 4/2022, oltre alla comunicazione del GSE che aveva incluso l’impianto nel perimetro applicativo della disciplina, alle regole tecniche GSE e alle deliberazioni ARERA n. 266/2022/R/EEL e n. 143/2023/R/EEL. Ha chiesto inoltre l’accertamento della non debenza delle somme, il riconoscimento del diritto a percepire integralmente le tariffe incentivanti originariamente pattuite e la restituzione delle somme già compensate, con interessi legali. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono, ai fini cautelari, dubbi sulla diretta impugnabilità degli atti GSE e sulla giurisdizione del giudice amministrativo; la possibile tardività dell’impugnazione delle fatture ricevute da oltre sessanta giorni e, soprattutto, della nota GSE dell’8 luglio 2022; l’assenza di un periculum in mora qualificato, poiché la mancata percezione degli incentivi per effetto delle compensazioni non dimostrerebbe di per sé la compromissione della sostenibilità economica dell’impresa; l’inosservanza dell’onere di predisporre tempestivamente misure gestionali e organizzative adeguate, considerato il tempo di maturazione delle pretese relative al prelievo sugli extraricavi; e la natura meramente economica del pregiudizio, suscettibile di integrale ristoro per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ex art. 55 c.p.a. Rilevando che il ricorso e l’istanza cautelare riguardano principalmente atti del GSE la cui diretta impugnabilità e riconducibilità alla giurisdizione amministrativa sono quantomeno dubbie, il Collegio ha escluso la sussistenza di un fumus favorevole. Ha inoltre evidenziato la possibile tardività dell’impugnazione rispetto agli atti conosciuti da oltre sessanta giorni, inclusa la comunicazione GSE dell’8 luglio 2022. Il periculum in mora è stato ritenuto insussistente perché la perdita temporanea di incentivi, derivante dalle compensazioni, non prova da sola un pregiudizio irreversibile alla sostenibilità economica dell’impresa agricola; l’operatore, inoltre, avrebbe dovuto adottare per tempo misure organizzative per fronteggiare il prelievo sugli extraricavi. In ogni caso, il danno economico sarebbe integralmente risarcibile o ripetibile in caso di esito favorevole del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state eccezionalmente compensate in ragione della funzionalità dell’impianto all’attività agricola della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. n. 4/2022

    La disposizione costituisce il fondamento della disciplina applicata al prelievo sugli extraricavi degli impianti interessati.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata negata per la concomitante carenza di un fumus favorevole e del periculum in mora.

  • deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL

    Atto regolatorio impugnato quale disciplina attuativa o connessa all’applicazione del prelievo previsto dall’art. 15-bis d.l. n. 4/2022.

  • deliberazione ARERA n. 143/2023/R/EEL

    Atto regolatorio impugnato quale disciplina attuativa o connessa all’applicazione del prelievo previsto dall’art. 15-bis d.l. n. 4/2022.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela cautelare, la diretta impugnabilità degli atti del gestore e la riconducibilità della controversia alla giurisdizione amministrativa devono risultare almeno plausibili; il dubbio sulla natura impugnabile e sulla giurisdizione può concorrere all’esclusione del fumus boni iuris.
  • L’impugnazione di un atto amministrativo è cautelarmente pregiudicata quando risulti verosimilmente proposta oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla sua conoscenza, anche se siano stati successivamente adottati atti esecutivi o consequenziali.
  • La mera mancata percezione di incentivi o la compensazione di somme dovute non dimostra, da sola, un periculum in mora qualificato; l’operatore deve fornire elementi concreti sulla compromissione della propria sostenibilità economica.
  • Quando il pregiudizio dedotto è esclusivamente patrimoniale e integralmente reintegrabile mediante restituzione o risarcimento in caso di esito favorevole, difetta normalmente il requisito dell’irreparabilità necessario per la sospensione cautelare.
  • La protrazione nel tempo della disciplina economica contestata impone all’operatore qualificato un dovere di particolare diligenza nell’adottare tempestivamente misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiarne gli effetti.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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