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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36336/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto al tribunale la liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta in favore di un cliente, consistita nella redazione di tre contratti di appalto relativi a lavori indicati in ricorso. Il cliente si era opposto sostenendo di non avere mai conferito alcun incarico professionale al predetto avvocato e che i contratti erano stati redatti da un'altra professionista, la quale aveva sì dichiarato di averli redatti personalmente, ma aveva anche riferito che i documenti erano stati "rivisti" dall'avvocato richiedente il compenso. Il tribunale aveva ritenuto tale revisione assimilabile alla redazione e, in parziale accoglimento della domanda, aveva liquidato il compenso. Con il ricorso per cassazione il cliente ha dedotto: 1) omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla mancata conferma del mandato professionale all'avvocato; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il tribunale considerato che egli non aveva mai autorizzato l'altra professionista a conferire incarico di redazione o revisione; 3) violazione del D.M. 55/2014 per mancata indicazione dei criteri di liquidazione e dello scaglione; 4) violazione dell'art. 702 ter c.p.c. per aver dichiarato tardiva una produzione documentale. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbiti gli altri, perché il giudice di merito aveva omesso l'accertamento decisivo sulla esistenza di un effettivo incarico professionale conferito dal cliente all'avvocato che chiedeva il compenso, o sulla eventuale autorizzazione a operare per suo conto tramite altra professionista.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al tribunale di Lecce in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. La decisione di rinvio è fondata sull'omesso accertamento, da parte del giudice di merito, del fatto costitutivo della pretesa professionale: l'esistenza del mandato o dell'autorizzazione del cliente all'incarico in favore dell'avvocato creditore del compenso.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla mancata conferma del mandato professionale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione del materiale probatorio e l'omesso esame della questione decisiva sull'autorizzazione all'incarico.

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    Indicato quale vizio processuale dedotto per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    Indicato quale vizio per omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Usato per la definizione camerale del ricorso in base alla manifesta fondatezza segnalata dal relatore.

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    Richiamato come base per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 702 ter c.p.c.

    Dedotto dal ricorrente per contestare la declaratoria di tardività della produzione documentale; motivo poi assorbito.

  • D.M. 55/2014

    Richiamato in relazione ai criteri di liquidazione del compenso professionale; censura assorbita.

Massime di principio

  • Nel giudizio di liquidazione del compenso professionale, il fatto costitutivo della pretesa è l'effettivo conferimento dell'incarico al professionista che agisce per il pagamento; tale incarico deve essere provato da chi domanda il compenso.
  • L'obbligo di corrispondere il compenso all'avvocato grava, in linea di principio, sul soggetto che abbia conferito il mandato; se l'attività è stata svolta nell'interesse di un terzo, quest'ultimo non diventa debitore in difetto di rappresentanza o di specifica autorizzazione.
  • Quando il cliente contesta di avere conferito il mandato, il giudice non può considerare sufficiente la mera esecuzione di un'attività professionale: deve accertare se vi sia stato un incarico in nome proprio o, se il rapporto sia mediato da altro difensore, una valida autorizzazione a operare per conto del cliente.
  • In presenza di contestazione sul titolo dell'obbligazione professionale, l'omesso accertamento del mandato integra vizio decisivo della decisione e impone la cassazione con rinvio per nuovo esame del fatto costitutivo della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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