Sentenza del 30/05/2017 n. 3834 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Detrazioni - Spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio - Condizioni - Società immobiliare proprietaria di complesso immobiliare locato - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'ammissibilità della detrazione fiscale per le spese di riqualificazione energetica sostenute da una società immobiliare su un complesso immobiliare di sua proprietà, ma dato in locazione. L'Amministrazione riteneva che il beneficio non spettasse, mentre la società sosteneva che l'art. 2, comma 1, lettera b), del d.m. 19 febbraio 2007 riconoscesse l'agevolazione ai titolari di reddito d'impresa che avessero sostenuto le spese per interventi eseguiti su edifici posseduti o detenuti, senza escludere gli immobili locati.
La decisione
La detrazione è stata ritenuta spettante. La norma individua come beneficiari i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per interventi su edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti, posseduti o detenuti, senza introdurre limitazioni relative alla destinazione dell'immobile o al fatto che esso sia concesso in locazione. Di conseguenza, anche una società immobiliare proprietaria di un complesso immobiliare locato può beneficiare della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica da essa sostenuti.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, lettera b), decreto ministeriale 19 febbraio 2007
La detrazione spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
La disposizione è stata interpretata nel senso che il beneficio spetta ai titolari di reddito d'impresa che sostengono effettivamente le spese, purché gli interventi riguardino immobili posseduti o detenuti. Non sono previsti vincoli che escludano gli immobili concessi in locazione o le società immobiliari proprietarie.
Massime di principio
- Una società immobiliare può fruire delle detrazioni per la riqualificazione energetica degli immobili di sua proprietà anche quando tali immobili sono concessi in locazione.
- Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il requisito centrale è il sostenimento delle spese e il collegamento dell'intervento a un edificio esistente posseduto o detenuto.
- In assenza di un'espressa limitazione normativa, non è corretto escludere l'agevolazione in base alla sola destinazione locativa dell'immobile.
- Le agevolazioni fiscali non devono essere limitate mediante interpretazioni sistematiche ulteriori quando il testo normativo individua in modo chiaro i beneficiari e i presupposti applicativi.
- La fruibilità concreta resta subordinata al rispetto degli altri requisiti tecnici, documentali e procedurali previsti dalla disciplina vigente per gli interventi di efficienza energetica.
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