Sentenza del 01/12/2020 n. 2441 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 169/2020 FINANZA LOCALE - IMU - Agevolazioni - Fabbricato inutilizzato - Dichiarazione di inagibilità - Requisiti - Decorrenza dell'agevolazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento IMU 2014 sostenendo che l'immobile era inutilizzato, privo di utenze e mobilio e dichiarato inagibile dal 26/5/1997, pertanto soggetto alla tassazione agevolata al 50%. Produceva una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata al Comune per TIA/TARI (29/4/2016), una perizia tecnica del 21/10/2019 e una denuncia ai fini IMU del 24/10/2019; inoltre documentava un versamento con F24 del 25/9/2019. Il Comune contestava la sussistenza dei requisiti per l'inagibilità ai fini dell'agevolazione, rilevando che lo stato deve configurare degrado materiale tale da rendere il fabbricato diroccato/pericolante/fatiscente non recuperabile con semplici interventi di manutenzione (richiedendo invece interventi di restauro/ristrutturazione ai sensi dell'art.3 DPR 380/2001) e che, per fruire dell'agevolazione, occorreva produrre perizia o dichiarazione sostitutiva nel termine previsto dal regolamento comunale (e, per il 2014, entro il 30/6/2014) con possibilità di sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico previa autorizzazione del proprietario. Poiché la documentazione probatoria era stata prodotta solo negli anni successivi (2016 e 2019), il Comune chiedeva il rigetto del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato accolto solo in parte. Il giudice ha ritenuto che il contribuente non avesse diritto all'agevolazione del 50% per l'anno 2014 perché non aveva prodotto la dichiarazione di inagibilità e la richiesta di esenzione entro il termine valido per il 2014 (indicato come 30/6/2014); le dichiarazioni e la perizia utili sono datate 2016 e 2019. Non è stato dimostrato che il Comune avesse d'ufficio documenti idonei a far decorrere l'agevolazione per il 2014. Tuttavia è stato riconosciuto che il contribuente aveva effettuato un pagamento in ravvedimento operoso il 25/9/2019 per €868 (di cui €660,28 imposta) che va computato nell'ambito dell'avviso, riducendo il residuo dovuto: dall'importo accertato (€2.696,00) si detrae quanto versato, risultando un residuo dovuto per l'IMU 2014 pari a €1.828,00. In considerazione della reciproca soccombenza le spese di giudizio sono compensate. L'atto impugnato è annullato nei limiti indicati.
Norme richiamate
D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 - art. 3 (lett. a, b, c, d)
art. 3, lettere a) e b) e lettere c) e d)
La sentenza interpreta le lettere a) e b) come riferite a situazioni di degrado estremo (diroccato, pericolante, fatiscente) che non sono superabili con manutenzione ordinaria/straordinaria; le lettere c) e d) individuano invece interventi di restauro/risanamento conservativo o ristrutturazione. Per essere considerato inagibile ai fini dell'agevolazione IMU occorre un degrado tale da richiedere interventi di restauro o ristrutturazione, non semplici manutenzioni.
D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva)
La dichiarazione sostitutiva prevista dal DPR 445/2000 può sostituire la perizia a carico del proprietario, ma l'ufficio tecnico comunale può comunque effettuare sopralluoghi per accertare i requisiti, previa autorizzazione del proprietario. La procedura formale (perizia o autodichiarazione) è necessaria per attivare l'agevolazione.
Regolamento comunale / disciplina procedurale dell'IMU
Il regolamento comunale può stabilire termini e modalità per la presentazione della domanda di esenzione/agevolazione; la decorrenza del beneficio è dalla data di presentazione della domanda con perizia o autodichiarazione o dal diverso termine stabilito dal regolamento. Per l'anno di imposta 2014 la documentazione doveva essere stata prodotta entro il termine (segnalato in motivazione come 30/6/2014) per ottenere l'agevolazione retroattiva per quell'anno.
Massime di principio
- L'agevolazione IMU per fabbricato inagibile/inabitabile richiede prova specifica: perizia tecnica o dichiarazione sostitutiva valida ai sensi del DPR 445/2000; senza tale procedura non si ottiene l'agevolazione per l'anno fiscale interessato.
- Lo stato di inagibilità utile all'agevolazione deve essere di gravità tale da non essere eliminabile con normali interventi di manutenzione: occorre degrado che imponga restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione.
- Il beneficio decorre dalla data di presentazione della domanda/perizia o dall'eventuale diverso termine stabilito dal regolamento comunale; dichiarazioni presentate successivamente all'anno d'imposta non producono effetto retroattivo salvo prova che l'ente avesse già documenti idonei d'ufficio.
- L'ufficio tecnico comunale può effettuare sopralluoghi per verificare la sussistenza dei requisiti, ma generalmente ciò richiede l'autorizzazione del proprietario e/o la previa dichiarazione formale del contribuente.
- I versamenti successivi effettuati in ravvedimento operoso riducono l'importo dovuto ma non sanano la mancata produzione nei termini della documentazione necessaria per ottenere agevolazioni riferite a precedenti annualità.
- In contestazioni parziali è possibile la compensazione delle spese processuali, specie in caso di reciproca soccombenza.
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