Sentenza del 22/01/2021 n. 252 - Comm. Trib. Prov. Palermo
Spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un atto impositivo dinanzi al giudice tributario. Successivamente l'amministrazione finanziaria ha provveduto all'annullamento dell'atto in autotutela ai sensi dell'art. 17‑bis, comma 2, del D.Lgs. 546/92, ma tale annullamento è intervenuto in modo tardivo rispetto all'avvio del giudizio. L'amministrazione ha quindi chiesto la dichiarazione di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. La questione principale era se, nonostante l'estinzione del giudizio, le spese processuali dovessero essere liquidate a carico dell'amministrazione in favore del contribuente in virtù del principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il giudice ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 17‑bis, comma 2. Tuttavia, constatato il carattere tardivo dell'annullamento intervenuto dopo l'iniziativa giudiziale e la sostanziale vittoria del contribuente, il giudice ha applicato il principio della soccombenza virtuale e ha disposto la liquidazione delle spese processuali a favore del contribuente. In sostanza l'amministrazione, pur avendo ottenuto l'estinzione del processo, è stata ritenuta tenuta al pagamento delle spese a favore del privato.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992, art. 17‑bis, comma 2
L'art. 17‑bis, comma 2, consente all'amministrazione l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato con conseguente estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; tuttavia tale estinzione non impedisce che, quando l'annullamento interviene tardivamente e in ragione del contenzioso instaurato, il giudice possa riconoscere la soccombenza virtuale della pubblica amministrazione e liquidare le spese a favore del contribuente.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 17‑bis, comma 2, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ma non estingue automaticamente le conseguenze economiche delle spese processuali a carico dell'amministrazione quando l'annullamento è intervenuto tardivamente rispetto all'azione del contribuente.
- Quando l'amministrazione annulla l'atto solo in reazione al ricorso (annullamento tardivo), il giudice può ritenere che la sostanza della controversia abbia dato ragione al ricorrente e quindi applicare il principio della soccombenza virtuale, condannando l'amministrazione al pagamento delle spese.
- La valutazione della soccombenza virtuale dipende dal momento e dalle ragioni dell'annullamento: un'autotutela tempestiva e antecedente all'instaurazione del giudizio potrebbe non determinare gli stessi effetti rispetto a un annullamento intervenuto dopo l'avvio del contenzioso.
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe documentare l'attività processuale svolta e chiedere espressamente la liquidazione delle spese, poiché l'estinzione del giudizio non elimina il potere del giudice di decidere sulla condanna alle spese in base al principio di soccombenza virtuale.
- L'amministrazione che intende evitare il rischio di dover sostenere le spese processuali dovrebbe valutare l'opportunità di un intervento tempestivo in autotutela o di proporre soluzioni conciliative prima dell'escalation del contenzioso.
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