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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07320/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2007 emesso a seguito di questionario e richiesta documentale ex art. 32, comma 1, n. 3, d.P.R. 600/1973, rimasti senza riscontro, con conseguente accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, del medesimo decreto. La società aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano annullato la ripresa, ritenendo non correttamente esclusi i costi effettivamente sostenuti, anche valorizzando una precedente decisione tributaria tra le stesse parti e una sentenza penale relativa al legale rappresentante, che aveva accertato l'effettiva esecuzione delle operazioni fatturate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 651 c.p.p., sostenendo che la sentenza penale di assoluzione non facesse stato nel giudizio tributario; 2) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, deducendo l'inutilizzabilità dei documenti prodotti solo in giudizio dopo l'inottemperanza al questionario; 3) violazione degli artt. 32 e 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, contestando il mancato riconoscimento dei costi nell'accertamento induttivo; 4) carente motivazione sulla determinazione dei costi. La società ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla controricorrente. Quanto al primo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza, perché la CTR non aveva fondato la decisione solo sulla sentenza penale, ma su un complesso autonomo di elementi probatori, tra cui una precedente sentenza tributaria inter partes non specificamente censurata. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in cassazione; inoltre, la censura sull'inutilizzabilità della documentazione non era specifica, non chiariva con precisione la concreta ipotesi di mancata ottemperanza e non dimostrava i presupposti dell'inutilizzabilità. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché non articolato come violazione di specifiche norme sulla quantificazione dei costi, sia perché formulato come vizio di motivazione secondo il vecchio art. 360, n. 5, c.p.c., non più vigente nella formulazione invocata. La decisione di merito è quindi rimasta ferma, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità per mancata esposizione sommaria dei fatti e difetto di autosufficienza è stata respinta perché il ricorso consentiva comunque alla Corte di comprendere la controversia.

  • art. 100 c.p.c.

    L'eccezione di difetto di interesse non è stata accolta, poiché i motivi investivano la decisione d'appello nel suo complesso.

  • art. 323 c.p.c.

    Richiamato nell'eccezione di inammissibilità, ma la Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse limitato a un capo ormai coperto da giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla pretesa formazione del giudicato su un capo della sentenza, ma la Corte ha escluso che ciò precludesse l'esame del ricorso.

  • art. 651 c.p.p.

    La sentenza penale irrevocabile non è stata ritenuta decisiva nel giudizio tributario, anche perché la CTR non vi aveva fondato esclusivamente la decisione.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    La mancata risposta al questionario può comportare preclusioni probatorie, ma la parte che invoca l'inutilizzabilità deve specificare la richiesta e l'avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973

    L'accertamento induttivo consente la ricostruzione del reddito sulla base di presunzioni, ma in cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    I motivi formalmente formulati come violazione di legge sono stati dichiarati inammissibili quando in realtà tendevano a contestare l'apprezzamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo sulla motivazione è stato ritenuto inammissibile perché non correttamente costruito e perché non si confrontava con il vigente assetto del vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è denunciabile solo come omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non più per mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 83/2012

    È richiamato per affermare l'applicabilità della nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. alle sentenze pubblicate dopo la sua entrata in vigore.

  • L. 134/2012

    La legge di conversione rende applicabile la nuova disciplina del vizio di motivazione alla sentenza impugnata.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per il regolamento delle spese e per gli effetti sul contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazioni di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibili le censure che colpiscono solo le altre.
  • La sentenza penale irrevocabile non vincola automaticamente il giudizio tributario; la sua eventuale rilevanza va valutata nel quadro complessivo degli elementi probatori posti a base della decisione civile o tributaria.
  • L'inutilizzabilità di documenti non prodotti nella fase amministrativa non discende automaticamente dalla mancata risposta al questionario: occorre allegare e dimostrare la specifica richiesta, l'avvertimento sulle conseguenze e gli altri presupposti normativi della preclusione.
  • Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione, per le sentenze soggette alla riforma del 2012, coincide con l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e non con la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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