Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 103/2026 - Genova, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 19.3.2024, n. 215.

Giustizia amministrativa202501367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 19 marzo 2024, n. 215, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 19 marzo 2024, n. 215, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, con riferimento agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre accessori di legge. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Decorso inutilmente il termine dilatorio per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione, può essere proposta l'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, può ordinare all'amministrazione soccombente di adottare gli atti e compiere le operazioni necessarie per dare piena esecuzione al comando giudiziale, fissando un termine perentorio per provvedere.
  • L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuando l'organo chiamato a provvedere in sostituzione dell'amministrazione e assegnandogli un termine per l'esecuzione.
  • Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può disporre una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata per ogni giorno di ritardo e destinata a operare fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.