Sentenza n. 6287/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento della nota prot. n. 96925 del 27/11/25 con cui la Città di Rieti ha respinto la richiesta della ricorrente di rinnovare l’autorizzazione per il posizionamento degli impianti pubblicitari ivi indicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo dell'autorizzazione decennale per il posizionamento di impianti pubblicitari e conseguente previsione della loro rimozione alla scadenza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la nota comunale con cui è stata respinta la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione al posizionamento di impianti pubblicitari. Il Comune ha motivato il diniego rilevando che, a seguito del trasferimento di nuovi tratti stradali, avrebbe dovuto procedere alla revisione e approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e che una nuova richiesta avrebbe potuto essere presentata soltanto dopo il perfezionamento di tale iter. La nota ha inoltre precisato che l'autorizzazione temporanea, rilasciata per dieci anni dal 28 gennaio 2016, sarebbe automaticamente scaduta, con obbligo di rimozione degli impianti a cura e spese della società. La ricorrente ha dedotto: a) violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 ed eccesso di potere, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; b) violazione degli artt. 41 e 97 Cost. e dell'art. 2 l. n. 241/1990, nonché dei principi di legalità e ragionevolezza, sostenendo che il diniego costituisse un rinvio sine die della decisione e che la mancata approvazione del piano generale non fosse una causa legale di diniego, potendo il Comune esaminare l'istanza e rilasciare eventualmente un'autorizzazione provvisoria; c) illegittimità autonoma e derivata della previsione della decadenza automatica dell'autorizzazione e dell'obbligo di rimozione, poiché il procedimento di rinnovo era stato tempestivamente attivato e avrebbe dovuto concludersi con un provvedimento tipico, non con un atto soprassessorio. La società ha sostenuto che, nelle more della revisione del piano, il Comune avrebbe dovuto rilasciare un'autorizzazione temporanea.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha interpretato l'art. 36, comma 8, d.lgs. n. 507/1993 nel senso che il divieto di autorizzare l'installazione di nuovi impianti pubblicitari opera finché non siano stati approvati il regolamento comunale e il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Tale disciplina impedisce al Comune, in assenza del piano, di rilasciare o prorogare le autorizzazioni richieste, anche in forma provvisoria, poiché la pianificazione generale è necessaria per garantire par condicio, certezza dell'assetto territoriale e ponderazione coordinata degli interessi urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, culturali, economici e viari. Il richiamo all'assenza del piano non configura quindi un illegittimo rinvio sine die, poiché l'inerzia comunale può essere contestata con l'azione avverso il silenzio e con gli altri rimedi previsti dall'ordinamento, senza però consentire il rilascio di autorizzazioni in mancanza della pianificazione. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 355/2002 e la pronuncia del Consiglio di Stato n. 7790/2023. Quanto alla violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, il vizio non è caducante perché il provvedimento ha natura vincolata e, alla luce dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. È stata pertanto riconosciuta la correttezza sostanziale del diniego e della conseguente previsione di scadenza e rimozione degli impianti. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 36, comma 8, d.lgs. n. 507/1993
il comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, né può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3
Il divieto di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari permane fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale degli impianti pubblicitari; in tale periodo il Comune non può rilasciare né prorogare le autorizzazioni, neppure provvisorie.
art. 3 d.lgs. n. 507/1993
Prevede il regolamento comunale e il piano generale degli impianti pubblicitari, la cui approvazione costituisce presupposto della successiva attività autorizzatoria.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La sua violazione, quale vizio procedimentale per omesso preavviso di rigetto, non comporta l'annullamento del provvedimento quando l'atto è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Esclude l'annullabilità del provvedimento vincolato per vizi procedimentali quando è dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono agli interessati di agire contro il silenzio dell'amministrazione sull'approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari.
art. 2, commi 2 e 3, l. n. 241/1990
Il termine generale di conclusione dei procedimenti trova applicazione anche rispetto all'obbligo comunale di procedere all'approvazione del piano generale; la sua violazione non determina la decadenza dal potere, ma rende illegittimo il comportamento inerte dell'amministrazione.
art. 41 Cost.
La limitazione all'iniziativa economica derivante dal divieto temporaneo di autorizzare impianti pubblicitari è stata ritenuta non irragionevole, perché preordinata alla tutela di una pluralità di interessi costituzionali.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento non impone il rilascio di autorizzazioni pubblicitarie in assenza della pianificazione generale prescritta dalla legge.
Massime di principio
- L'art. 36, comma 8, d.lgs. n. 507/1993 vieta al Comune di autorizzare o prorogare l'installazione di impianti pubblicitari finché non siano approvati il regolamento comunale e il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari; il divieto opera anche rispetto a richieste di autorizzazione temporanea o provvisoria.
- La pianificazione generale degli impianti pubblicitari costituisce il livello preliminare e necessario di ponderazione degli interessi urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, culturali, economici e viari, sicché l'attività autorizzatoria puntuale non può essere esercitata in sua assenza.
- L'inerzia del Comune nell'approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari non abilita i privati a ottenere autorizzazioni in deroga al divieto legale; essa può essere contestata mediante l'azione avverso il silenzio e gli altri rimedi previsti dall'ordinamento.
- La violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina l'annullamento di un diniego vincolato quando, in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, risulti che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- Il divieto di autorizzare impianti pubblicitari in mancanza della pianificazione generale costituisce una limitazione non irragionevole della libertà di iniziativa economica, in quanto finalizzata a evitare decisioni casuali o arbitrarie e a proteggere una pluralità di interessi pubblici di rilievo costituzionale.
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