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Sentenza

Sentenza n. 11874/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa: (i) della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) dell’accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) del decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.

Giustizia amministrativa202304647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano, nonché atti presupposti e provvedimenti regionali applicativi di recupero delle somme

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha contestato il meccanismo del payback sui dispositivi medici relativo alle annualità 2015-2018, impugnando i decreti ministeriali, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e gli atti regionali di recupero. Ha dedotto l'illegittimità costituzionale della disciplina, la violazione dei principi euro-unitari, la retroattività del prelievo, la lesione dell'affidamento e l'inosservanza delle tempistiche procedimentali. Ha inoltre denunciato l'incompatibilità con la disciplina europea dei contratti pubblici e della concorrenza, sostenendo che il payback avrebbe reso non remunerative le offerte e compresso i margini di utile. Sono stati dedotti anche difetto di istruttoria e di motivazione, contestando i criteri di quantificazione dello scostamento e delle quote di ripiano, la contabilizzazione dei costi per servizi accessori e il riferimento al fatturato al lordo dell'IVA. Quanto agli atti regionali, è stata contestata la determinazione delle aziende fornitrici e degli importi dovuti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di annullamento dei decreti ministeriali e degli atti presupposti. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, ha ritenuto il payback per gli anni 2015-2018 ragionevole e proporzionato, qualificandolo come contributo solidaristico e escludendo la violazione della riserva di legge, del principio di irretroattività e dell'affidamento. Ha ritenuto che le imprese fossero consapevoli, sin dal 2015, dell'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di superamento; il successivo intervento normativo avrebbe reso operative procedure già previste, senza introdurre elementi imprevedibili. Ha escluso anche la violazione dei principi euro-unitari in materia di contratti pubblici e concorrenza, poiché il payback opera esternamente sui rapporti patrimoniali complessivi delle imprese e non incide sul contenuto dei singoli contratti né sull'esito delle gare. Non è stata provata la non remuneratività delle offerte o l'azzeramento dei margini di utile; è stato quindi escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il Collegio ha ritenuto legittimi e sufficientemente istruiti e motivati i criteri ministeriali di quantificazione, considerando coerente il riferimento al fatturato lordo IVA e gravante sulle imprese l'onere di corretta contabilizzazione dei costi dei servizi accessori. Quanto ai provvedimenti regionali applicativi, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: la loro adozione consiste in attività vincolata e tecnico-contabile, priva di discrezionalità, dalla quale deriva un rapporto obbligatorio patrimoniale inerente a diritti soggettivi. È stata riconosciuta la possibilità di riassumere la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e del meccanismo di ripiano del superamento.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    La disciplina sopravvenuta nel 2022 ha reso operative procedure già previste per il recupero del superamento dei tetti di spesa relativi alle annualità 2015-2018.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale, come richiamata dal TAR, ha escluso la violazione della riserva di legge, ritenendo predeterminati soggetti, oggetto, misura e procedura del contributo solidaristico.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente, nella sentenza semplificata, il richiamo a precedenti conformi per la motivazione della decisione.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della domanda per la quale il giudice amministrativo abbia dichiarato il difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018 è compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità, irretroattività e tutela dell'affidamento quando il tetto di spesa e l'obbligo di ripiano erano conoscibili dagli operatori prima delle annualità interessate e la disciplina successiva si limita a rendere operative procedure già previste.
  • Il payback sui dispositivi medici, qualificato come contributo solidaristico, non viola la riserva di legge quando la normativa individua sufficientemente i soggetti obbligati, il presupposto, la misura e la procedura del prelievo.
  • Il payback opera esternamente rispetto ai singoli contratti pubblici di fornitura e, di per sé, non altera il contenuto dei contratti né l'esito delle gare; la sua incompatibilità con i principi di concorrenza e di remuneratività delle offerte richiede la prova concreta di una compressione tale da azzerare o rendere non remunerativi i margini di utile.
  • La determinazione regionale delle imprese fornitrici e degli importi di payback, quando consiste nel recepimento di dati contabili e in operazioni matematiche vincolate dalla legge e dagli atti ministeriali, non comporta esercizio di discrezionalità amministrativa e incide su un rapporto obbligatorio patrimoniale relativo a diritti soggettivi; la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • I criteri ministeriali di quantificazione del superamento del tetto e delle quote di ripiano sono legittimi quando siano uniformi, ragionevoli e coerenti con il costo effettivamente sostenuto dal Servizio sanitario nazionale, anche mediante riferimento al fatturato al lordo dell'IVA.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoria

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