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Sentenza

Sentenza n. 137/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento - del bando relativo alla procedura di accreditamento come CSV di un ente nell’ambito territoriale della Sardegna, ai sensi degli articoli 61 e 101, comma 6, terzo periodo del D.lgs. 117/17 recante il codice del terzo settore (CTS) di cui all’avviso legale pubblicato sul quotidiano “L’Unione Sarda” del 30 gennaio 2021; - di ogni verbale e/o atto presupposto, antecedente, conseguenziale o comunque connesso con quello impugnato di estremi ignoti poiché non conosciuti, lesivi degli interessi e diritti della ricorrente.

Giustizia amministrativa202100194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando per l’accreditamento di un nuovo ente quale centro di servizio per il volontariato nell’ambito territoriale della Sardegna

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (organismo di controllo)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il bando pubblicato il 30 gennaio 2021 per l’accreditamento di un nuovo CSV, sostenendo che la Fondazione ONC avesse illegittimamente indetto una procedura pubblica invece di procedere al suo accreditamento diretto quale ente già istituito come CSV ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997. Ha dedotto la violazione dell’art. 101, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e del principio generale di trasparenza, nonché dell’art. 29 del codice dei contratti pubblici. Le associazioni intervenienti ad adiuvandum hanno prospettato anche la violazione dell’art. 101, comma 4, del d.lgs. 117/2017, assumendo che l’accreditamento di nuovi soggetti fosse possibile soltanto dopo una valutazione negativa dell’ente già esistente. La Fondazione resistente ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sardegna in favore del TAR Lazio, in ragione della propria sede romana e della portata non territorialmente limitata del provvedimento, e ha contestato nel merito le censure. Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza, ritenendo che il bando producesse effetti esclusivamente nel territorio della Sardegna.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La procedura oggetto del bando non aveva condotto all’accreditamento di alcun soggetto in possesso dei requisiti e aveva quindi determinato l’avvio di una nuova procedura, alla quale la ricorrente aveva partecipato, trasferendo su quest’ultima il proprio interesse. Gli atti successivi e i relativi esiti risultavano inoltre consolidati per effetto di giudicati formatisi sui contenziosi concernenti l’esclusione della ricorrente, l’accreditamento di altri soggetti e il nuovo bando. In particolare, il giudicato formatosi sulla legittimità dell’atto con cui la Fondazione ONC aveva dichiarato inammissibile la manifestazione di interesse della ricorrente per l’accreditamento diretto aveva escluso a monte la pretesa della ricorrente e reso inevitabile l’indizione della procedura selettiva. Il giudice ha comunque rilevato l’infondatezza delle censure: la scelta di procedere a una selezione pubblica era conforme all’art. 101, comma 6, del d.lgs. 117/2017, una volta esclusa la sussistenza dei presupposti per l’accreditamento diretto; la censura relativa alla trasparenza e all’art. 29 del codice dei contratti pubblici è stata ritenuta inammissibile per indeterminatezza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, secondo il criterio della soccombenza virtuale, nella misura di euro 2.000 oltre accessori in favore della Fondazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 4, d.lgs. 117/2017

    In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell'accreditamento in base alle disposizioni del presente decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede all'accreditamento di altri enti secondo le norme del presente decreto.

    La disposizione transitoria consente l’accreditamento di altri enti dopo la valutazione dell’ente già istituito come CSV; nel caso concreto, la pretesa all’accreditamento diretto era stata definitivamente esclusa.

  • art. 101, comma 6, d.lgs. 117/2017

    Una volta accertata la carenza dei presupposti per l’accreditamento diretto dell’ente già operante, la Fondazione ONC era obbligata ad avviare una procedura per l’individuazione del soggetto da accreditare.

  • art. 29 d.lgs. 50/2016

    La censura riferita genericamente alla violazione degli obblighi di trasparenza è stata ritenuta indeterminata e quindi inammissibile.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata per la celebrazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato da remoto.

Massime di principio

  • Quando la pretesa all’accreditamento diretto di un ente già operante è stata definitivamente respinta con giudicato, l’amministrazione competente può e deve procedere all’indizione della procedura selettiva prevista dalla disciplina dell’accreditamento di nuovi enti.
  • Il giudizio d’impugnazione del bando diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la procedura contestata non conduce all’individuazione di alcun soggetto accreditato, viene sostituita da una nuova procedura e l’interesse del ricorrente si trasferisce sugli atti e sull’esito della procedura successiva.
  • La formazione del giudicato sugli atti presupposti che hanno escluso il diritto del ricorrente all’accreditamento diretto può determinare il venir meno, a posteriori, dell’interesse all’annullamento del successivo bando adottato come conseguenza necessaria di tale esclusione.
  • Una censura che richiami genericamente la violazione degli obblighi di trasparenza senza individuare la specifica condotta, regola o obbligo violato è inammissibile per indeterminatezza.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potereDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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