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Sentenza

Sentenza n. 690/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'ottemperanza: al giudicato di cui all'ordinanza (con valore decisorio) del 16.4.2025, resa dalla Corte d'Appello di Palermo nel giudizio di opposizione alla stima r.g. n. 1286/2020, notificata il 10.6.2025 e passata in cosa giudicata;

Giustizia amministrativa202502350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione del giudicato civile quanto al pagamento degli interessi legali sull'indennità di espropriazione e delle spese di CTU

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario espropriato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114, comma 3, c.p.a., per ottenere l'esecuzione dell'ordinanza decisoria della Corte d'Appello di Palermo, passata in giudicato, che aveva determinato in euro 1.151.892,00 l'indennità dovuta per l'espropriazione conseguente all'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, riconoscendo inoltre gli interessi legali dal 3 settembre 2020 al saldo e ponendo a carico del Comune le spese di CTU. In particolare, il ricorso riguardava il mancato pagamento degli interessi e delle spese di consulenza. Nel corso del giudizio il Comune ha effettuato un bonifico di euro 117.240,47, comprendente euro 116.606,07 per interessi legali sul capitale ed euro 634,40 per rimborso delle spese di CTU. La ricorrente ha quindi chiesto anche il pagamento di ulteriori euro 479,20, calcolati come interessi maturati sugli interessi dal 17 novembre 2025, data di notifica del ricorso, all'11 dicembre 2025, data del bonifico.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente all'esecuzione del giudicato concernente gli interessi legali sul capitale e il rimborso delle spese di CTU, poiché il Comune ha integralmente soddisfatto tali pretese durante il processo. Ha invece rigettato la richiesta di ulteriori euro 479,20, ritenendo che essa integrasse una richiesta di interessi sugli interessi già maturati e fosse pertanto preclusa dall'art. 1283 c.c., che vieta l'anatocismo. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Comune, in ragione dell'ingiustificato ritardo nel pagamento, con condanna al pagamento di euro 1.200,00, oltre spese generali e accessori, euro 38,92 per spese vive ed euro 300,00 per contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato civile passato in cosa giudicata.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Richiamato quale fondamento del provvedimento di acquisizione sanante cui si riferiva l'indennità di espropriazione accertata dal giudicato.

  • art. 1283 c.c.

    Esclude la debenza di ulteriori interessi calcolati sugli interessi già maturati e quantificati come remunerativi del ritardo nel pagamento del capitale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il capo del giudicato oggetto della domanda, relativamente a capitale accessori e spese, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell'interesse all'esecuzione.
  • La richiesta di ulteriori interessi calcolati sugli interessi già maturati sul capitale costituisce anatocismo e, in assenza dei presupposti di legge, deve essere rigettata ai sensi dell'art. 1283 c.c.
  • L'integrale adempimento dell'amministrazione nel corso del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna alle spese quando il ricorso si è reso necessario per l'ingiustificato ritardo nell'esecuzione del giudicato; le spese seguono la soccombenza sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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