Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25812/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per estorsione continuata aggravata (capo B) in relazione a contratti imposti a commercianti tramite l'agenzia 'Energy Only'. Il ricorrente denunciava la carenza motivazionale e l'assenza di riscontri individualizzanti: la decisione si fondava principalmente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vincenzo Antonio Cianci e su intercettazioni non direttamente collegate ai singoli delitti contestati, senza specificare il contributo personale dell'indagato ai singoli episodi e senza rispondere alle obiezioni già sollevate con precedente annullamento della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame perché mancano i gravi indizi di colpevolezza in relazione ai singoli reati di estorsione contestati nel capo B). La Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale che aveva reiterato argomentazioni già censurate, non ha fornito riscontri individualizzanti rispetto alle dichiarazioni del collaboratore e non ha chiarito il contributo materiale o morale dell'imputato ai singoli contratti contestati. È stata disposta la cessazione dell'esecuzione della misura cautelare (arresti domiciliari).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione ad un'associazione mafiosa può essere provata anche senza l'accertamento di specifici reati-fine: la partecipazione stabile all'attività dell'associazione è sufficiente per il reato associativo. Tuttavia, tale principio non autorizza a ritenere automaticamente responsabile un soggetto per singoli delitti commessi da altri membri; per i reati-fine (es. estorsione continuata) è necessaria la prova del contributo personale all'evento-reato.

  • art. 628 cod. pen., terzo comma, n. 3

    Norma che incrimina l'estorsione aggravata; la Corte richiede che, per misure cautelari su estorsione continuata, siano specificati e dimostrati i singoli episodi o il contributo dell'indagato a tali episodi.

  • art. 292, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.

    L'ordinanza cautelare deve contenere una descrizione sommaria del fatto e l'indicazione delle norme violate in modo da consentire all'indagato una difesa adeguata; nel caso di pluralità di episodi occorre precisare gli elementi necessari per il contraddittorio.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiama il dovere del giudice di motivare compiutamente, specie dopo un annullamento con rinvio: il Tribunale non può riproporre argomentazioni già censurate senza rispondere puntualmente alle osservazioni della Corte di cassazione.

  • art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma invocata in relazione ai motivi di impugnazione degli atti cautelari; nel contesto la Corte ha esaminato la legittimità della motivazione e la sussistenza dei gravi indizi richiesti per la misura.

  • artt. 273, commi 1 e 1-bis, e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Richiamati come riferimenti procedurali rispetto all'istruttoria e alle forme di trattazione orale/cartolare nel procedimento; la Corte ha rilevato che la rinuncia alla discussione orale da parte della difesa non è idonea a elidere il contraddittorio necessario.

  • art. 111, comma 2 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto ad un processo ragionevole e al contraddittorio: la Corte evidenzia che non si possono dilatare i termini procedurali sacrificando la tutela costituzionale del giusto processo.

Massime di principio

  • Per disporre misure cautelari per estorsione continuata è necessario contestare e motivare, anche sommariamente, i singoli reati o specificare chiaramente il contributo personale dell'indagato: non è sufficiente una contestazione generica di "partecipazione ad attività estorsive".
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiedono una valutazione della attendibilità intrinseca e devono essere corredate da riscontri individualizzanti temporalmente e fattualmente collegati agli specifici episodi contestati.
  • Dopo un annullamento con rinvio della Corte di cassazione il giudice di merito deve fornire una motivazione nuova e puntuale affrontando espressamente le obiezioni sollevate; la mera ripetizione delle argomentazioni precedenti, già censurate, comporta l'annullamento.
  • Le intercettazioni e i riscontri indiziari devono essere indicati con chiarezza e collegati, per ciascun episodio contestato, al ruolo e al contributo dell'indagato; la presenza o l'evocazione di soggetti legati a gruppi criminali non sostituisce la prova del singolo comportamento estorsivo.
  • La difesa può integrare il materiale istruttorio con sommarie informazioni e indagini difensive: il giudice cautelare deve considerarle e motivare eventuali ragioni di scarto, soprattutto quando tali elementi contrastano la ricostruzione accusatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.