Cassazione Penale, Sentenza n. 4556/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 26/09/2022 che aveva confermato, in gran parte, le condanne pronunciate in primo grado per reati fallimentari e tributari riconducibili al fallimento della Consulmarketing s.p.a. (bancarotta fraudolenta per distrazione e per operazioni dolose, indebite compensazioni fiscali ai sensi dell'art. 10‑quater d.lgs. 74/2000, omesso versamento di IVA/ritenute/contributi, fittizia ricapitalizzazione cd. "Library", operazione cd. "Perù", acquisti fittizi di bond bulgari). I ricorrenti hanno dedotto, a vario titolo: carenza o contraddittorietà della motivazione; insufficienza della prova; errore nell'attribuzione di ruolo effettivo (sostenendo di essere meri amministratori di diritto o prestanome privi di poteri decisionali); inesistenza delle operazioni distrattive contestate o mancanza di prova del loro apporto; vizio in ordine alla costituzione della curatela come parte civile; illegittimità della confisca per equivalente ex art. 12‑bis d.lgs. 74/2000; vizi nella dosimetria e nel riconoscimento/negazione di circostanze (recidiva, attenuanti, continuazione).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi infondati e li ha respinti, confermando la sentenza della Corte d'appello di Milano (quindi restano ferme le condanne ed i profili di responsabilità così come ricostruiti in appello). In particolare la Suprema Corte ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i rilievi di merito (molte censure erano rivisitazioni dei fatti non ammissibili in cassazione) e ha condiviso la valutazione dei giudici di merito sulla partecipazione consapevole degli imputati alla gestione fraudolenta e alle operazioni distrattive/di indebite compensazioni. Ne consegue la conferma, nei termini decisi in appello, delle pene e delle pene accessorie fallimentari, nonché della responsabilità risarcitoria e delle misure ablative inerenti ai reati tributari (confisca per equivalente). Va altresì segnalato che la decisione di merito che, in parziale riforma del primo grado, aveva revocato la provvisionale a carico di D'Agostino rimane confermata con il rigetto dei ricorsi.
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. n. 74 del 2000
Norma richiamata per le fattispecie di indebita compensazione fiscale; la Corte ha ritenuto provate le operazioni di indebite compensazioni utilizzate per mascherare esposizioni e favorire distrazioni patrimoniali.
art. 13 comma 3 d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamata come aggravante per chi, in qualità di professionista (es. commercialista), abbia agevolato o commesso il reato tributario: applicata nella valutazione della responsabilità di Renato De Luca.
Richiamata in relazione all'aggravante del "danno di rilevante gravità" per i reati fallimentari: la Corte ha ritenuto verificata la gravità del danno in base all'entità delle somme distratte e all'impatto sui creditori.
art. 25 comma 1 n. 6 legge fallimentare
Il ricorso sollevava un rilievo formale sull'autorizzazione del giudice delegato alla costituzione della curatela come parte civile; la Corte ha rilevato l'irrilevanza della questione nel processo penale, confermando che la curatela può autonomamente costituirsi parte civile.
art. 12‑bis d.lgs. n. 74 del 2000
Norma sulla confisca per equivalente nei reati tributari; la Corte ha ribadito che il "profitto" del reato può consistere nel risparmio d'imposta e ha ritenuto legittima l'ablazione richiesta.
Massime di principio
- In sede di Cassazione le censure di merito che consistono nella mera rivalutazione della prova o nella richiesta di riscrivere la ricostruzione dei fatti sono, di regola, inammissibili; il sindacato è limitato a profili di nullità, vizio di diritto o manifesta illogicità della motivazione.
- L'amministratore "formale" può essere ritenuto responsabile se gli elementi probatori (intercettazioni, email, testimonianze, sottoscrizione di atti) dimostrano partecipazione, consenso o volontà di agevolare le operazioni illecite; la qualifica formale non esclude il concorso nel reato quando è provata la condotta consapevole.
- Il "concorrente extraneus" che riceve somme provenienti da una società fallita può essere penalmente responsabile per bancarotta distrattiva se è dimostrata la consapevolezza che quelle somme derivavano da una sottrazione ingiustificata e contribuivano al depauperamento degli attivi sociali.
- Per i reati tributari la confisca per equivalente può essere giustificata anche dal mero risparmio d'imposta (profitto), senza che sia necessario dimostrare l'effettivo utilizzo del vantaggio patrimoniale; le misure ablative devono però essere adeguatamente motivate rispetto agli importi contestati.
- Le questioni procedurali interne alla procedura concorsuale (es. formalità sull'autorizzazione del giudice delegato al fallimento) sono spesso ritenute irrilevanti nel processo penale quando la curatela dimostri, anche con documentazione sintetica, la propria legittimazione a costituirsi parte civile.
- Gli attacchi alla dosimetria (es. riconoscimento di recidiva, attenuanti o continuazione) devono essere specifici e motivati: rilievi generici o assertivi difficilmente hanno successo in sede di legittimità.
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