Sentenza del 23/03/2016 n. 1474 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso introduttivo - Notifica a mezzo servizio postale privato - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Era contestata la regolarità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo, effettuata tramite un servizio postale privato. La questione riguardava in particolare quale momento assumesse rilievo per considerare perfezionata la notifica all’ufficio pubblico: la spedizione oppure la ricezione.
La decisione
È stata riconosciuta la validità della notifica. La consegna tramite posta privata a un ufficio pubblico è equiparata alla consegna diretta e, pertanto, la notifica si perfeziona al momento della ricezione, non della spedizione. Il timbro apposto dall’ufficio o la ricevuta di deposito consentono di attestare la data certa della consegna. Nel caso concreto, il ricorso originario è stato quindi ritenuto regolarmente e tempestivamente notificato. Il testo non indica ulteriori statuizioni, come la decisione finale sul merito o sulle spese.
Norme richiamate
La notifica a mezzo posta privata agli uffici pubblici è equiparabile alla consegna diretta e si considera quindi eseguita non nel momento della spedizione, bensì in quello della ricezione, anche considerato che all'atto di consegna degli atti gli uffici provvedono sempre ad apporre un timbro o rilasciare una ricevuta di deposito avente data certa.
Ai fini della notifica del ricorso tributario a un ufficio pubblico, l’invio tramite un operatore postale privato è equiparato alla consegna diretta: rileva la data in cui l’ufficio riceve l’atto, documentabile mediante timbro o ricevuta, e non quella di spedizione.
Massime di principio
- Quando un ricorso tributario è consegnato a un ufficio pubblico tramite posta privata, per stabilire se la notifica sia tempestiva occorre fare riferimento alla data di ricezione presso l’ufficio, non alla data di spedizione.
- È opportuno conservare il timbro di ricezione o la ricevuta di deposito, poiché documentano con data certa il momento in cui l’ufficio ha ricevuto l’atto.
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