Cassazione Penale, Sentenza n. 2905/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
D'Agata, colonnello dei Carabinieri e dirigente AISI, è stato accusato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico aggravato (art. 615-ter c.p., comma 2, n. 1) per avere indotto il maresciallo Giangregorio a effettuare interrogazioni tramite il sistema "Galileo" dell'AISI, per finalità estranee a quelle istituzionali (acquisizione di informazioni sui soci della Gibbons s.r.l., su richiesta della moglie). In cassazione la difesa aveva prospettato molteplici censure: applicazione analogica della norma perché il sistema non sarebbe stato "protetto"; vizio di motivazione e carenza probatoria rispetto alla ricostruzione della reità mediata (art. 48 c.p.), alla presenza dell'elemento soggettivo, allo sviamento di potere e alla scriminante dell'adempimento del dovere; omissione di perizia tecnica sul sistema Galileo; erronea esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale (art. 175 c.p. richiamato dalla difesa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione (decorso del termine di sette anni e sei mesi dal fatto del 29 dicembre 2015, tenuto conto della sospensione di termini). Pur non entrando compiutamente nel merito di tutti i motivi in ragione dell'estinzione, la Corte ha comunque chiarito profili giuridici rilevanti: ha respinto la tesi difensiva secondo cui il sistema Galileo non sarebbe "protetto", ribadendo che ai fini dell'art. 615-ter c.p. la protezione può essere anche di natura organizzativa (sistemi riservati a determinati soggetti e regolamentati nelle finalità d'uso sono tutelati), che l'accesso autorizzato utilizzato per finalità diverse integra il reato e che la mancata richiesta di perizia tecnica non costituisce di per sé motivo decisivo in cassazione. Sui punti relativi a scriminanti, particolar tenuità e non menzione la Corte non si è soffermata in ragione dell'effetto favorevole della declaratoria di prescrizione.
Norme richiamate
art. 615-ter cod. pen.
Il reato di accesso abusivo si configura anche quando il sistema è protetto tramite misure organizzative; chi, pur essendo abilitato, accede o si mantiene nel sistema per finalità ontologicamente estranee a quelle per cui l'accesso è consentito integra il reato. La tutela si fonda sull'idea di un 'ius excludendi alios' e sul dissenso del titolare desumibile dall'oggettiva violazione delle prescrizioni sul uso
art. 48 cod. pen.
La nozione di reità mediata richiede che il comportamento del decipiens sia idoneo a cagionare l'errore del deceptus; occorre valutare l'idoneità decettiva, la presenza del dolo determinante e la modificazione psicologica dell'agente indotto. La Corte ha ritenuto che le censure difensive su questo punto non fossero decisive, anche per l'estinzione del reato
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La Corte non ha esaminato nel merito l'argomento a favore del ricorrente poiché la declaratoria di prescrizione è outcome più favorevole e prevale sulla valutazione di particolare tenuità
art. 175 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla richiesta di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; la Corte non ha affrontato la questione per effetto dell'estinzione del reato
art. 129 cod. proc. pen.
Articolo richiamato sul potere di provvedere d'ufficio: la Corte ha rilevato che il ricorso non era manifestamente infondato e, non essendovi i presupposti per applicare il procedimento abbreviato di cui all'art. 129 comma 2, ha comunque annullato senza rinvio per prescrizione
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che elenca i motivi di cassazione; i ricorsi difensivi erano formulati con riferimento alle lettere di tale articolo, ma la Corte ha valutato che, anche tenendo conto delle censure, l'esito della prescrizione rendeva superflua un'ulteriore disamina decisiva sul merito
Sez. U, n. 4694/2011 (Giurisprudenza citata)
Richiamata come principio di riferimento: anche l'accesso autorizzato diventa abusivo se eccede le condizioni e i limiti imposti dal titolare; la Corte si è richiamata a questa interpretazione per ritenere che il sistema Galileo fosse «protetto» per motivi organizzativi
Massime di principio
- Un sistema informatico o telematico può essere «protetto» anche tramite misure organizzative: l'assenza di chiavi tecniche non esclude la tutela penale se l'accesso è riservato e normato per finalità specifiche
- Il soggetto autorizzato che utilizza l'accesso per scopi diversi da quelli consentiti può integrare il reato di accesso abusivo; il profilo oggettivo dell'uso e la violazione delle prescrizioni del titolare sono centrali, più della sola intenzione soggettiva
- La ricostruzione della reità mediata (art. 48 c.p.) richiede prova che il comportamento dell'inducente abbia effettivamente determinato l'errore o la condotta dell'altro; mere allegazioni non sono sufficienti
- Le richieste difensive di perizia tecnica sul funzionamento di un sistema non sempre costituiscono prova decisiva: la nomina di perito è rimessa alla discrezionalità del giudice e non sempre può essere decisiva in cassazione, salvo prove nuove o sopravvenute
- La prescrizione, se intervenuta, può determinare l'annullamento della sentenza senza rinvio e rendere ininfluente l'esame di molte questioni di merito (scriminanti, particolare tenuità, benefici), poiché rappresenta un esito processualmente più favorevole per l'imputato
- Quando si invoca l'adempimento del dovere o una scriminante putativa, è necessario fornire elementi probatori precisi che collegano l'azione al ruolo istituzionale e alla sfera di competenza: la convinzione soggettiva non è sufficiente senza riscontro oggettivo
- In casi simili è fondamentale documentare in modo chiaro le regole di accesso al sistema (discipline interne, autorizzazioni, finalità consentite) e le istruzioni impartite, poiché il giudice valuta soprattutto l'oggettiva compatibilità dell'uso con le prescrizioni del titolare
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