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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34534/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna della Corte di appello (rinvio dalla Cassazione) per i reati di tentato omicidio pluriaggravato (anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.) e detenzione/porto di pistola, sostenendo che la condanna si fondava in modo erroneo e circolare sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Luca Mosca e su intercettazioni telefoniche interpretate attraverso la lettura del medesimo collaboratore. Denunciavano in particolare: mancata rinnovazione dell'istruttoria (esami stub su Mosca, accertamenti sull'auto), omissione dell'escussione del teste Verde (per chiarire rapporti economici con Ferriero), vizio di valutazione dell'attendibilità soggettiva e intrinseca delle dichiarazioni di Mosca (dichiarazioni in parte deduttive e non direttamente autoaccusatorie), e impropria valorizzazione come riscontri di conversazioni telefoniche le cui interpretazioni venivano fornite dallo stesso Mosca; lamentavano infine errore nella valutazione dei riscontri esterni e nella dosimetria delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per genericità, ma ha ritenuto fondati (nei limiti descritti) il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo. Ha ritenuto che la Corte di appello non avesse applicato correttamente i principi di valutazione delle dichiarazioni di un collaboratore (metodologia "a tre tempi" su credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri esterni) e che avesse utilizzato conversazioni intercettate come riscontri "individualizzanti" facendo in realtà leva sull'interpretazione delle stesse fornita proprio dal collaboratore, con il rischio di circolarità probatoria. La Cassazione ha dunque annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Corte di appello per nuovo giudizio, impartendo indicazioni: accertare in che misura sia necessaria la rinnovazione dell'istruttoria (esame stub, accertamenti su autovettura, escussione del teste Verde), chiarire la portata effettiva delle dichiarazioni di Mosca (se limitate ai tentativi precedenti o riferite anche al fatto del 20.9.2008 per de relato) e riesaminare la rilevanza e l'esteriorità dei riscontri (intercettazioni, dichiarazioni della persona offesa, sentenze irrevocabili). Il giudizio di merito è stato quindi annullato e rinviato per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)

    menzionato come aggravante/contestazione ("anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.")

    La partecipazione al delitto è stata ritenuta connessa alla finalità di agevolare il clan; la norma è richiamata per la qualificazione aggravata dell'azione criminale

  • artt. 192 - 238-bis c.p.p.

    citati testualmente nei motivi del ricorso e nella decisione

    Art. 192 c.p.p. disciplina la valutazione delle dichiarazioni rese da coimputati o collaboratori (chiamata in correità/reità) e richiede riscontri esterni; la Corte richiama la necessità della procedura "a tre tempi" (credibilità, attendibilità intrinseca, riscontri esterni) e l'obbligo di riscontri "ab externo" per evitare circolarità

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 1653/1992; Sez. U. n. 45276/2003; Sez. U. n. 20804/2012)

    richiamate e discusse in motivazione

    Forniscono il criterio metodologico per la valutazione delle dichiarazioni collaborativi/coimputati (metodologia a tre tempi), l'esigenza di riscontri convergenti e individualizzanti e il divieto di riscontri provenienti dal medesimo soggetto (evitare circolarità)

Massime di principio

  • Quando la prova accusatoria poggia in larga parte su dichiarazioni di un collaboratore (chiamata in reità o in correità), il giudice deve seguire la metodologia a tre tempi: a) valutare la credibilità soggettiva del dichiarante; b) valutare l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni (precisione, coerenza, spontaneità, costanza); c) verificare la presenza di riscontri esterni, convergenti e individualizzanti, che siano estranei alle dichiarazioni stesse per evitare circolarità.
  • Le intercettazioni e conversazioni telefoniche possono costituire riscontri utili solo se il loro contenuto, decontestualizzato dall'interpretazione fornita dal collaboratore, è in grado di corroborare obiettivamente l'accusa; non è sufficiente richiamare la lettura del collaboratore come elemento di prova autonomo.
  • Se le dichiarazioni del collaboratore sono in parte "deduttive" (ossia basate su inferenze da precedenti rapporti o da partecipazione a fasi preparatorie), occorrono riscontri esterni più rigorosi e specifici rispetto al caso in cui il dichiarante si autoaccusi di quel fatto.
  • La mancata acquisizione o escussione di prove rilevanti (es. esami stub, accertamenti tecnici, testi chiave come il teste Verde) può giustificare la rinnovazione dell'istruttoria: il giudice di appello deve motivare perché tali acquisizioni siano superflue e non funzionali a verificare ipotesi alternative.
  • In presenza di valutazioni divergenti sull'interpretazione di conversazioni o di elementi di fatto cronologicamente vicini al reato, è opportuno ricorrere a verifiche tecniche (localizzazione celle, dati temporali, esami su armi) e all'escussione di testimoni idonei a chiarire il significato concreto dei dialoghi.
  • Per la difesa: contestare la possibile circolarità della prova e chiedere riscontri oggettivi e l'escussione di testimoni/accertamenti tecnici che possano smentire interpretazioni del collaboratore; per il giudice: motivare in modo specifico la valutazione dei riscontri esterni quando la portata delle dichiarazioni collaborative non è pienamente chiara.

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