Cassazione Civile, Ordinanza n. 28458/2023 del 12/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento ICI notificati dal comune per il recupero di maggiore imposta su varie annualità, in relazione a un immobile originariamente accatastato come abitazione e successivamente utilizzato, per quanto emerge dal testo, come studio professionale di uno dei proprietari. Gli avvisi traevano origine dalla procedura di variazione catastale attivata dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 336, della l. n. 311/2004. Davanti alla Cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: con il primo hanno denunciato la violazione della regola tempus regit actum e l'erronea esclusione della decadenza del comune dal potere impositivo; con il secondo, subordinato al mancato accoglimento del primo, hanno dedotto la mancata applicazione dell'art. 2948 c.c.; con il terzo hanno lamentato l'omesso esame dell'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti vantati dal comune.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato, nei limiti indicati, il primo motivo. Ha affermato che la disciplina della variazione catastale ex art. 1, commi 336 e 337, l. n. 311/2004 incide sulla decorrenza degli effetti fiscali della nuova rendita, ma non deroga al termine decadenziale per l'accertamento dei tributi locali previsto dall'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006. Poiché gli avvisi sono stati notificati l'8 ottobre 2010, il comune era decaduto dal potere di accertamento per le annualità 2000-2004. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario dei contribuenti limitatamente agli anni d'imposta 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Le spese di merito sono state compensate; il comune è stato condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norma di diritto
È richiamato come parametro del primo e del secondo motivo di ricorso per denunciare errori di diritto della CTR.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È richiamato per censurare l'omesso esame dell'eccezione di prescrizione quinquennale.
art. 1, comma 336, l. 30 dicembre 2004, n. 311
i comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali... richiedono ai titolari di diritti reali... la presentazione di atti di aggiornamento
La norma attiva una procedura di aggiornamento catastale su iniziativa del comune, finalizzata alla regolarizzazione delle difformità catastali.
art. 1, comma 337, l. 30 dicembre 2004, n. 311
Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite... producono effetto fiscale... a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo... ovvero... dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune
La disposizione disciplina solo la decorrenza degli effetti fiscali della nuova rendita e non amplia il potere di accertamento del comune né incide sul termine di decadenza.
art. 1, commi 161 e 163, l. 27 dicembre 2006, n. 296
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
È il termine decadenziale unitario per gli avvisi di accertamento dei tributi locali e per la notifica del primo atto di riscossione; si applica anche alle annualità anteriori ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
art. 74 l. 21 novembre 2000, n. 342
effetti di tutte le modificazioni di rendite dalla data della notifica a cura dell'ufficio
La Corte lo richiama come disciplina derogata dal comma 337 quanto alla sola efficacia fiscale delle nuove rendite.
art. 2948 c.c.
prescrizione quinquennale
È richiamato nei motivi subordinati, ma la Corte lo dichiara assorbito senza affrontarlo nel merito.
Massime di principio
- Nei tributi locali, il termine di decadenza per l'accertamento è quello unitario fissato dall'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006: l'avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
- La procedura di variazione catastale attivata dal comune ex art. 1, comma 336, l. n. 311/2004 serve ad aggiornare il classamento e a sollecitare la regolarizzazione del contribuente, ma non contiene una disciplina speciale che deroghi al termine decadenziale dell'azione accertatrice dell'ente impositore.
- Il comma 337 dell'art. 1 l. n. 311/2004 disciplina soltanto la decorrenza degli effetti fiscali della nuova rendita catastale, non la retrodatazione illimitata dell'accertamento tributario.
- Quando il comune recupera ICI o altro tributo locale in base a una rendita catastale sopravvenuta o rettificata, deve comunque rispettare la decadenza quinquennale per ciascuna annualità d'imposta.
- In presenza di omessa dichiarazione di variazioni rilevanti ai fini tributari, il termine decadenziale decorre dall'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta, salvo diversa disciplina espressa.
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