Sentenza n. 391/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento a firma del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, ing. Valentina Brancone (prot. 9316/2020) recante per oggetto: Recupero delle somme non versate a titolo di contributo di costruzione relativamente al permesso di costruire n. 75 del 19/11/2010 – P.E. 4397/2009. Provvedimento datato 03/08/2020, effettivamente notificato il 09/09/2020. b) di ogni altro atto o provvedimento connesso, propedeutico, presupposto o consequenziale a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di recupero e richiesta di pagamento integrativo di somme ritenute dovute a titolo di contributo di costruzione relativo a un permesso di costruire del 2010
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune, rispetto all'importo originariamente determinato in euro 2.419,28 al rilascio del permesso di costruire, ha intimato il pagamento integrativo di euro 9.689,03. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, nonché l'eccesso di potere per difetto di motivazione. È stata inoltre denunciata la violazione dei principi di legittimo affidamento e buona fede, con proposizione di una domanda indennitaria subordinata.
La decisione
Il giudizio è stato dichiarato estinto per rinuncia. I ricorrenti hanno notificato al Comune e depositato in giudizio una dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivata dalla definizione stragiudiziale della controversia. Il TAR ha rilevato che la rinuncia era ritualmente notificata e che non vi era opposizione della parte resistente; pertanto ha applicato l'art. 84, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione dei giustificati motivi ravvisati dal Collegio, tra cui l'assenza di contestazioni del Comune.
Norme richiamate
art. 16, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
Norma invocata dai ricorrenti a sostegno della contestazione della richiesta integrativa del contributo di costruzione; il giudice non ne ha esaminato il merito per effetto della rinuncia.
art. 21-nonies l. 241/1990
Norma invocata dai ricorrenti in relazione all'esercizio del potere comunale; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 84, comma 3, c.p.a.
Consente la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia quando la rinuncia è ritualmente notificata e non vi è opposizione della parte resistente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alla controparte e depositata in giudizio comporta l'estinzione del processo quando la parte resistente non vi si oppone, ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
- In presenza di una rinuncia al ricorso e della conseguente estinzione del giudizio, le questioni di legittimità dedotte contro il provvedimento amministrativo non vengono esaminate nel merito.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando sussistono giustificati motivi, tra cui l'assenza di contestazioni della parte resistente sulla rinuncia e sulle spese.
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