Cassazione Penale, Sentenza n. 26909/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per presunto errore percettivo: il ricorrente contestava che la Corte di cassazione avesse indicato erroneamente l'anno dell'assoluzione precedente (riportata nel provvedimento come 1997 anziché 2009), sostenendo che tale svista avrebbe inciso sulla valutazione della rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Paolo Iannò e Mario Chindemi) e dei riscontri delle intercettazioni, poiché le propalazioni dei collaboratori si riferirebbero a fatti anteriori al periodo oggetto della nuova contestazione (2014 e seguenti) e quindi non potrebbero costituire riscontro alla chiamata di responsabilità per il periodo contestato.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'indicazione erronea della data dell'assoluzione nella motivazione della sentenza di legittimità sia una mera svista e che, in ogni caso, la sentenza aveva correttamente perimetrato il giudicato all'anno 2009. La Corte ha inoltre ritenuto che il compendio intercettivo fosse autonomamente idoneo a dimostrare il ruolo ascritto al Callea e che le doglianze della difesa consistessero in una rivalutazione del merito non consentita con questo rimedio. Per tali ragioni il ricorso non ha dimostrato l'errore di fatto denunciato. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili, liquidate in euro 3.000 per ciascuna, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma del diritto sostanziale che descrive il reato di associazione di tipo mafioso, contestato al ricorrente; la sentenza conferma che l'imputazione riguardava un ruolo di promozione/organizzazione e una condotta perdurante dal 2014.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto in Corte di cassazione; la Corte applica la giurisprudenza interpretativa secondo cui l'errore di fatto rilevante è l'errore percettivo derivante da svista o equivoco nella lettura degli atti interni della cassazione e non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese del ricorso straordinario e ordina il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per sanzionare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis) è limitato agli errori percettivi o svista nella lettura degli atti della cassazione; non può essere utilizzato per una rinnovata valutazione del merito o per contestare valutazioni di credibilità già compiute.
- Una mera imprecisione formale nella motivazione (es. data indicata in modo errato) è spesso qualificata come svista se dal complesso della motivazione risulta chiaro il contenuto sostanziale del giudicato; per ottenere accoglimento occorre dimostrare che l'errore abbia effettivamente inciso sulla decisione.
- Se il compendio probatorio presenta elementi autonomamente idonei (es. intercettazioni ritenute probanti), la contestazione della rilevanza di dichiarazioni di collaboratori risulta meno efficace: bisogna dimostrare la decisività esclusiva di quelle dichiarazioni rispetto alla decisione impugnata.
- Per contestare la credibilità o la rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori è necessario indicare con precisione il contenuto delle dichiarazioni e dimostrare specificamente l'assenza di riscontri temporali o fattuali; argomentazioni generiche saranno considerate rivisitazioni del merito.
- Il ricorrente rischia la condanna alle spese e sanzioni (Cassa delle Ammende) in caso di inammissibilità del ricorso straordinario; quindi valutare attentamente la fondatezza del motivo prima di proporre il rimedio.
- Nel caso di fatti plurisecolari e di imputazioni per condotte perduranti, è importante documentare chiaramente i periodi di osservazione giudicati (giudicati, arresti dei collaboratori, date delle intercettazioni) per evitare problemi di sovrapposizione temporale nella valutazione probatoria.
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