Sentenza del 12/11/2015 n. 5878 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro - Registrazione di una sentenza - Litisconsorzio facoltativo - Interventore - Obbligo di pagamento dell'imposta - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata esclusa nei confronti del mero interventore. L'obbligazione solidale prevista dall'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986 sussiste soltanto per i soggetti collegati al rapporto sostanziale cui la sentenza si riferisce e non per chi sia estraneo a tale rapporto, pur avendo partecipato al processo come interventore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'estensione dell'obbligazione solidale per l'imposta di registro relativa a una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti. Il ricorrente sosteneva di non essere obbligato al pagamento perché era intervenuto soltanto come mero interventore, senza avere un interesse diretto nel rapporto sostanziale oggetto della controversia risarcitoria tra le parti principali. In caso di litisconsorzio facoltativo, infatti, la responsabilità solidale non può gravare indistintamente su tutti i partecipanti al processo, poiché l'imposta riguarda il rapporto sostanziale deciso dalla sentenza e non la sentenza considerata astrattamente.
Norme richiamate
Art. 57 del d.P.R. n. 131/1986
La responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta di registro relativa a una sentenza non si estende automaticamente a tutte le parti processuali. Nei giudizi con litisconsorzio facoltativo, essa grava sui soggetti legati al rapporto sostanziale deciso, mentre non riguarda chi sia estraneo a tale rapporto.
Cassazione n. 16891/2009
Il principio richiamato è che l'oggetto dell'imposta di registro è il rapporto sostanziale accertato o modificato dalla sentenza, non la sentenza in sé; pertanto, l'obbligazione solidale non può essere imposta a soggetti privi di interesse diretto nel rapporto controverso.
Massime di principio
- La partecipazione formale a un processo non comporta automaticamente l'obbligo di pagare l'imposta di registro sulla sentenza.
- Nei casi di litisconsorzio facoltativo, occorre verificare il collegamento concreto di ciascuna parte con il rapporto sostanziale deciso dal giudice.
- Il mero interventore, privo di un interesse diretto e sostanziale nell'oggetto della controversia, non è normalmente responsabile in solido per l'imposta di registro dovuta sulla sentenza.
- Per stabilire chi sia obbligato al pagamento, bisogna distinguere tra le parti principali del rapporto controverso e i soggetti che hanno partecipato al giudizio per ragioni processuali o indirette.
- L'amministrazione finanziaria non può estendere indiscriminatamente la responsabilità solidale a tutti i partecipanti al giudizio senza dimostrare il loro coinvolgimento nel rapporto sostanziale oggetto della decisione.
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