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Ordinanza

Ordinanza n. 1973/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare una decisione sulla fondatezza dell’appello o sospendere espressamente l’efficacia della sentenza. Ha fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 17 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Lazio, Sez. III, di accoglimento del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della Salute ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado proposto da un privato. In appello è stata formulata domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza. Il testo non specifica i motivi di gravame né il contenuto della controversia sostanziale; il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni dedotte meritassero sollecito approfondimento nel merito.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando la causa cautelare richiede un sollecito approfondimento nel merito, di accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell’udienza di merito; tale è stata la funzione attribuita alla misura nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in appello cautelare richiedono un sollecito approfondimento incompatibile con una compiuta decisione interinale, il Consiglio di Stato può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza pubblica di merito senza pronunciarsi anticipatamente sulla fondatezza dell’impugnazione.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura funzionale alla rapida definizione del giudizio di merito e non equivale, di per sé, all’accertamento della fondatezza dell’appello.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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