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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15009/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo, in via chirografaria, di un credito complessivo per canoni scaduti relativi a quattro contratti di locazione finanziaria stipulati con l’impresa poi fallita, riguardanti tre autoveicoli e una gru. Il giudice delegato aveva escluso il credito per difetto di opponibilità della documentazione alla curatela; il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ha rigettato la domanda ritenendo che i contratti, pur con data certa opponibile, fossero stati risolti prima del fallimento e che si trattasse di leasing traslativo. Da ciò ha fatto discendere l’applicazione analogica della disciplina della vendita con riserva di proprietà e dell’art. 1526 c.c., con conseguente insussistenza del credito per canoni insoluti, poiché la ricorrente non aveva proposto una autonoma domanda di equo compenso e non aveva allegato elementi utili a quantificare l’eventuale pregiudizio secondo equità. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: ultrapetizione per avere il Tribunale qualificato d’ufficio il leasing come traslativo; violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.; errata esclusione dell’applicazione dell’art. 72 quater l.fall.; erronea riconduzione della fattispecie all’art. 1526 c.c. anziché all’art. 1458 c.c.; mancata considerazione di una clausola contrattuale che prevedeva il pagamento di tutte le somme dovute fino alla risoluzione; erronea condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale non avesse violato il divieto di ultrapetizione, perché la qualificazione giuridica del rapporto come leasing traslativo rientrava nel potere-dovere del giudice di sussumere i fatti allegati nella corretta disciplina normativa. Ha escluso anche la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., poiché l’applicazione della disciplina della vendita con riserva di proprietà costituiva un passaggio argomentativo della decisione sulla domanda, non una questione nuova da sottoporre a contraddittorio preventivo. Quanto alla disciplina sostanziale, la Corte ha ribadito che l’art. 72 quater l.fall. non si applica analogicamente ai leasing risolti prima del fallimento, essendo norma eccezionale e endoconcorsuale riferita ai rapporti ancora pendenti e sciolti dal curatore; per i contratti preesistenti e già risolti resta ferma, nel leasing traslativo, l’applicazione dell’art. 1526 c.c., non dell’art. 1458 c.c. Ha poi confermato l’inammissibilità della censura che contestava la qualificazione in fatto del contratto come leasing traslativo, non essendo stato dedotto un vizio motivazionale. Ha infine ritenuto infondata la doglianza sulla clausola contrattuale, osservando che, in base alla giurisprudenza richiamata, il concedente che voglia far valere il credito risarcitorio o la penale deve insinuare il credito al passivo allegando il ricavato della riallocazione del bene o una stima attendibile del valore di mercato, al fine di consentire la verifica dell’eventuale eccessività della penale e la riduzione equitativa ex art. 1526 c.c.; nel caso concreto tali allegazioni mancavano. In materia di spese, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per mancata difesa del fallimento. È stata altresì data atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 98 e segg. l. fall.

    richiamati per il procedimento di opposizione allo stato passivo e per il controllo del credito insinuato al fallimento.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non viola il divieto di ultrapetizione se si limita a qualificare giuridicamente i fatti allegati senza mutare i fatti costitutivi della domanda.

  • art. 113 c.p.c.

    esprime il principio jura novit curia, che consente al giudice di applicare le norme corrette anche se non invocate dalle parti.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    non è violato quando il giudice decide sulla base della corretta qualificazione giuridica dei fatti già in causa, senza introdurre una questione nuova.

  • art. 1526 c.c.

    nel leasing traslativo risolto prima del fallimento trova applicazione analogica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, con possibile riduzione equitativa della penale e necessità di evitare che il concedente riceva più di quanto avrebbe ottenuto con l’adempimento.

  • art. 72 quater l.fall.

    ha natura eccezionale e endoconcorsuale; si applica ai contratti di leasing ancora pendenti al momento del fallimento e sciolti dal curatore, non ai contratti già risolti prima della procedura.

  • art. 1458 c.c.

    non è la disciplina applicabile al caso del leasing traslativo risolto prima del fallimento, secondo l’orientamento richiamato dalla Corte.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; la condanna della banca è stata giustificata dalla complessiva soccombenza nel giudizio di opposizione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice può e deve riqualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti, applicando la disciplina corretta anche se diversa da quella prospettata, purché non muti i fatti costitutivi della domanda né pronunci oltre i limiti del chiesto.
  • La qualificazione di un contratto di leasing come leasing traslativo consente, nei rapporti risolti prima del fallimento dell’utilizzatore, l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. e non dell’art. 72 quater l.fall., che ha portata eccezionale e presuppone lo scioglimento del rapporto da parte del curatore su contratto ancora pendente.
  • In tema di leasing traslativo risolto per inadempimento, il concedente che voglia insinuare al passivo un credito fondato su clausola penale o pretese assimilate deve allegare il ricavato della riallocazione del bene oppure una stima attendibile del suo valore di mercato, così da consentire la verifica dell’equità della pretesa e l’eventuale riduzione ex art. 1526 c.c.
  • La clausola contrattuale che preveda, in caso di risoluzione, il pagamento di tutte le somme dovute fino a quel momento non esonera il giudice dal controllo sulla congruità complessiva della pretesa del concedente, dovendosi evitare che questi percepisca più di quanto avrebbe ottenuto con la regolare esecuzione del contratto.
  • La decisione sulle spese processuali, inclusa la mancata compensazione, è di regola espressione del potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se correttamente motivata nel quadro della soccombenza complessiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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