Cassazione Penale, Sentenza n. 929/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 6/7/2023 della Corte di appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto dei requisiti formali previsti dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p., introdotti dal D.lgs. 150/2022. Il ricorrente deduceva sei motivi, tutti volti a denunciare la presunta illegittimità costituzionale della novella processuale e la violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., lamentando che i nuovi limiti formali ostacolerebbero il diritto di difesa e il giusto processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima l'interpretazione secondo cui gli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. (D.lgs. 10/10/2022, n.150) richiedono, se si procede in assenza, che l'atto di impugnazione sia accompagnato da un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, a pena di inammissibilità. Ha confermato che tali limiti formali non violano i principi costituzionali perché il legislatore ha previsto rimedi restitutori (nullità da rilevare in appello e in Cassazione, ampliamento della restituzione in termini, rescissione del giudicato per errata dichiarazione di assenza) per chi provi la mancata conoscenza incolpevole del processo. Ha inoltre ricordato che in Cassazione non è possibile dedurre direttamente la violazione della Costituzione o della Convenzione EDU se non attraverso la questione di legittimità costituzionale, che in questo caso è manifestamente infondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)
novellato dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. d), entrato in vigore il 30/12/2022
Impone, quando si procede in absentia, che l'atto di impugnazione sia accompagnato da un mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato; la mancata acquisizione di tale mandato comporta l'inammissibilita dell'impugnazione. La disposizione si applica sia all'appello sia al ricorso per cassazione.
art. 604, comma 5-bis cod. proc. pen.
Prevede una ipotesi di nullità rilevabile in appello che può costituire un rimedio per l'imputato assente che non ha conosciuto il processo.
art. 623, comma 1, lett. b-bis cod. proc. pen.
Prevede un rimedio analogo nel giudizio di legittimità (Cassazione) per questioni connesse alla nullità legate all'assenza.
art. 175 cod. proc. pen.
comma 2.1 aggiunto dalla novella
Ampliamento dell'istituto della restituzione in termini per l'imputato giudicato in assenza: è prevista una nuova ipotesi di restituzione salvo volontaria rinuncia, quando l'imputato prova di non aver avuto conoscenza della pendenza del processo e di non poter proporre impugnazione senza sua colpa.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Rilevante ai fini della prova della mancata conoscenza del processo: i commi citati disciplinano le ipotesi di assenza e gli effetti processuali che possono giustificare rimedi restitutori.
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ricorda che l'inosservanza diretta di norme costituzionali non rientra tra i motivi di ricorso e deve essere proposta, se pertinente, come questione di legittimità costituzionale.
art. 117 Cost.
Le norme della Convenzione europea (ECHR) sono fonte interposta e possono essere invocate in ricorso solo se poste a fondamento di una questione di conformità della norma interna alla Costituzione; la Corte richiama questo principio nell'escludere censure dirette basate sulla Convenzione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U., n. 21/12/2017 (Aiello); Sez. U. 23948/2019; Sez. U. 15498/2020; Sez. 5, n. 39166 del 4/7/2023; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023; Sez. 4, n. 41763/2023; Sez. 2, n. 47327 del 3/11/2023
Orientamenti consolidati hanno ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale avverse ai nuovi limiti formali delle impugnazioni e hanno chiarito l'applicabilità delle disposizioni a vari gradi di impugnazione nonché l'esistenza dei rimedi restitutori.
Massime di principio
- Quando l'imputato è stato giudicato in assenza, l'atto di impugnazione deve essere accompagnato da un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; la mancata allegazione espone all'inammissibilità dell'impugnazione.
- Le censure di illegittimità costituzionale di norme processuali devono essere proposte come questione di legittimità costituzionale; non è ammesso dedurne direttamente la violazione costituzionale come motivo di ricorso per cassazione.
- I rimedi previsti dalla legge (nullità in appello o in Cassazione, restituzione in termini, rescissione del giudicato) possono reintegrare l'imputato che provi la mancata conoscenza incolpevole del processo; dunque è fondamentale provare l'assenza di colpa nella mancata partecipazione.
- In situazioni analoghe è consigliabile acquisire e depositare tempestivamente il mandato specifico con la dichiarazione/elezione di domicilio o, se ciò non è possibile per ragioni di mancata conoscenza, predisporre la prova della mancata conoscenza incolpevole per ottenere la restituzione in termini o la nullità favorevole.
- La violazione formale degli obblighi di impugnazione può comportare sanzioni processuali e pecuniarie; pertanto gli adv devono curare le formalità e, se necessario, agire con azioni restitutive o eccezioni procedurali previste dalla legge.
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