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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 929/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 6/7/2023 della Corte di appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto dei requisiti formali previsti dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p., introdotti dal D.lgs. 150/2022. Il ricorrente deduceva sei motivi, tutti volti a denunciare la presunta illegittimità costituzionale della novella processuale e la violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., lamentando che i nuovi limiti formali ostacolerebbero il diritto di difesa e il giusto processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima l'interpretazione secondo cui gli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. (D.lgs. 10/10/2022, n.150) richiedono, se si procede in assenza, che l'atto di impugnazione sia accompagnato da un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, a pena di inammissibilità. Ha confermato che tali limiti formali non violano i principi costituzionali perché il legislatore ha previsto rimedi restitutori (nullità da rilevare in appello e in Cassazione, ampliamento della restituzione in termini, rescissione del giudicato per errata dichiarazione di assenza) per chi provi la mancata conoscenza incolpevole del processo. Ha inoltre ricordato che in Cassazione non è possibile dedurre direttamente la violazione della Costituzione o della Convenzione EDU se non attraverso la questione di legittimità costituzionale, che in questo caso è manifestamente infondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)

    novellato dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. d), entrato in vigore il 30/12/2022

    Impone, quando si procede in absentia, che l'atto di impugnazione sia accompagnato da un mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato; la mancata acquisizione di tale mandato comporta l'inammissibilita dell'impugnazione. La disposizione si applica sia all'appello sia al ricorso per cassazione.

  • art. 604, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Prevede una ipotesi di nullità rilevabile in appello che può costituire un rimedio per l'imputato assente che non ha conosciuto il processo.

  • art. 623, comma 1, lett. b-bis cod. proc. pen.

    Prevede un rimedio analogo nel giudizio di legittimità (Cassazione) per questioni connesse alla nullità legate all'assenza.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    comma 2.1 aggiunto dalla novella

    Ampliamento dell'istituto della restituzione in termini per l'imputato giudicato in assenza: è prevista una nuova ipotesi di restituzione salvo volontaria rinuncia, quando l'imputato prova di non aver avuto conoscenza della pendenza del processo e di non poter proporre impugnazione senza sua colpa.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Rilevante ai fini della prova della mancata conoscenza del processo: i commi citati disciplinano le ipotesi di assenza e gli effetti processuali che possono giustificare rimedi restitutori.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ricorda che l'inosservanza diretta di norme costituzionali non rientra tra i motivi di ricorso e deve essere proposta, se pertinente, come questione di legittimità costituzionale.

  • art. 117 Cost.

    Le norme della Convenzione europea (ECHR) sono fonte interposta e possono essere invocate in ricorso solo se poste a fondamento di una questione di conformità della norma interna alla Costituzione; la Corte richiama questo principio nell'escludere censure dirette basate sulla Convenzione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U., n. 21/12/2017 (Aiello); Sez. U. 23948/2019; Sez. U. 15498/2020; Sez. 5, n. 39166 del 4/7/2023; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023; Sez. 4, n. 41763/2023; Sez. 2, n. 47327 del 3/11/2023

    Orientamenti consolidati hanno ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale avverse ai nuovi limiti formali delle impugnazioni e hanno chiarito l'applicabilità delle disposizioni a vari gradi di impugnazione nonché l'esistenza dei rimedi restitutori.

Massime di principio

  • Quando l'imputato è stato giudicato in assenza, l'atto di impugnazione deve essere accompagnato da un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; la mancata allegazione espone all'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Le censure di illegittimità costituzionale di norme processuali devono essere proposte come questione di legittimità costituzionale; non è ammesso dedurne direttamente la violazione costituzionale come motivo di ricorso per cassazione.
  • I rimedi previsti dalla legge (nullità in appello o in Cassazione, restituzione in termini, rescissione del giudicato) possono reintegrare l'imputato che provi la mancata conoscenza incolpevole del processo; dunque è fondamentale provare l'assenza di colpa nella mancata partecipazione.
  • In situazioni analoghe è consigliabile acquisire e depositare tempestivamente il mandato specifico con la dichiarazione/elezione di domicilio o, se ciò non è possibile per ragioni di mancata conoscenza, predisporre la prova della mancata conoscenza incolpevole per ottenere la restituzione in termini o la nullità favorevole.
  • La violazione formale degli obblighi di impugnazione può comportare sanzioni processuali e pecuniarie; pertanto gli adv devono curare le formalità e, se necessario, agire con azioni restitutive o eccezioni procedurali previste dalla legge.

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