Cassazione Civile, Ordinanza n. 23670/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di rettifica IVA relativi agli anni 1996, 1997 e 1998, emessi nei confronti di una società a responsabilità limitata e notificati anche alla persona fisica che ne era stato legale rappresentante e, secondo la formula riportata negli atti, 'persona responsabile all'epoca dei fatti contestati'. Tali avvisi furono impugnati e definiti con sentenze passate in giudicato. Successivamente l'agente della riscossione notificò al medesimo soggetto due cartelle di pagamento, poi intimazioni di pagamento, avvisi ad adempiere e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per il recupero di imposte, sanzioni e accessori riferiti al debito della società. Il contribuente impugnò questi atti sostenendo, da un lato, la mancata o invalida notifica degli atti presupposti e, dall'altro, la propria estraneità al debito, perché aveva cessato la carica di socio e amministratore prima dei fatti contestati. La CTP accolse i ricorsi e annullò gli atti. In appello l'Agenzia dedusse soprattutto la preclusione da giudicato formatosi sugli avvisi di rettifica originari e l'errore della CTP nel decidere il merito di atti ormai definitivi; il contribuente resistette e propose appello incidentale sulle spese. In cassazione il contribuente lamentò la nullità e l'ingiustizia della compensazione delle spese, mentre le Amministrazioni riproposero, con ricorso incidentale, l'eccezione di giudicato e la violazione dell'ordine logico di esame delle questioni. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo incidentale sul giudicato, perché le sentenze gemelle del 2002 risultavano pronunciate in un giudizio promosso dal soggetto spendendo la qualità di legale rappresentante della società, non in proprio, sicché il giudicato non si estendeva alla persona fisica come tale. È stato invece accolto il secondo motivo incidentale: la CTR aveva errato nel riesaminare nel merito la debenza del carico tributario e la responsabilità soggettiva del contribuente, senza considerare che le intimazioni e la comunicazione ipotecaria erano atti consequenziali rispetto a cartelle di pagamento non adeguatamente scrutinata la notificazione e, soprattutto, rispetto ad avvisi di rettifica che avrebbero dovuto essere considerati definitivi nei limiti degli atti e dei destinatari coinvolti. Per questo la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, assorbendo il ricorso principale sulle spese.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo del ricorso incidentale dell'Amministrazione relativo all'eccezione di giudicato, escludendo che le sentenze del 2002 facessero stato nei confronti della persona fisica in proprio. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, ritenendo che la CTR avesse indebitamente esaminato nel merito la pretesa tributaria e la posizione soggettiva del contribuente senza verificare in via preliminare la rituale notificazione e la definitività delle cartelle e degli atti presupposti, con violazione dell'ordine logico di esame e del regime degli atti impugnabili nel processo tributario. Di conseguenza la sentenza è stata cassata con rinvio; è rimasto assorbito il ricorso principale del contribuente sulle spese di lite. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come base dei motivi di ricorso per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte valuta distintamente i motivi del ricorso incidentale e accoglie quello che attiene al corretto ordine di esame delle questioni nel processo tributario.
art. 132 c.p.c.
è richiamato dal ricorrente principale per censurare la motivazione sulla compensazione delle spese, ma il relativo motivo resta assorbito dall'accoglimento del ricorso incidentale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
è invocato dal ricorrente principale in relazione al vizio di motivazione della decisione sulle spese.
artt. 24 e 111 Cost.
sono richiamati dalle parti a sostegno delle censure in tema di motivazione e difesa, senza ulteriore approfondimento decisorio autonomo.
art. 91 c.p.c.
è richiamato nel motivo sul punto spese per sostenere che la soccombenza avrebbe imposto la condanna alle spese.
art. 92 c.p.c.
è richiamato per contestare la compensazione delle spese e la necessità di specifiche ragioni per derogarvi.
art. 96 c.p.c.
viene evocato dalla parte pubblica nel giudizio di merito per chiedere la condanna aggravata, ma la CTR ne esclude i presupposti.
art. 276, comma 2, c.p.c.
è richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare preliminarmente la preclusione derivante dagli atti presupposti e dal giudicato prima del merito.
art. 19 D.Lgs. n. 546/1992
la Corte lo richiama come norma che impone di considerare il carattere consequenziale degli atti della riscossione rispetto agli atti presupposti e il limite dell'impugnazione degli atti autonomamente impugnabili.
art. 21 D.Lgs. n. 546/1992
è richiamato nel ricorso incidentale insieme all'art. 19 per sostenere la definitività degli atti non impugnati nei termini.
art. 15 D.Lgs. n. 546/1992
gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate
è invocato dal ricorrente principale per censurare la compensazione delle spese, ritenuta sorretta da motivazione apparente.
art. 2909 c.c.
è richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'efficacia del giudicato delle sentenze gemelle del 2002.
art. 324 c.p.c.
è richiamato nel ricorso incidentale in collegamento al giudicato interno/esterno formatosi sulle decisioni già definitive.
art. 2472 c.c.
è richiamato nei giudizi di merito per affermare, secondo i giudici di merito, che nella s.r.l. i soci non rispondono personalmente e solidalmente dei debiti sociali; la Cassazione prende atto del richiamo ma decide su un diverso profilo processuale e di definitività degli atti.
art. 5 D.Lgs. n. 472/1997
è richiamato nel ricorso incidentale insieme alle altre norme sulla preclusione e sulla responsabilità nel contesto sanzionatorio tributario.
art. 98, comma 6, D.P.R. n. 602/1973
è richiamato nel ricorso incidentale come norma applicabile temporalmente alla riscossione e alle sue conseguenze, nel quadro della dedotta preclusione sugli atti successivi.
Massime di principio
- Nel processo tributario, gli atti della riscossione vanno esaminati tenendo conto della loro natura consequenziale rispetto agli atti presupposti: se questi ultimi sono divenuti definitivi e regolarmente notificati, il giudice non può riesaminare liberamente il merito della pretesa a valle senza prima verificare se e come sia ancora deducibile un vizio dell'atto presupposto.
- Il giudicato si estende solo ai soggetti e alla qualità processuale in cui il giudizio precedente è stato effettivamente instaurato; un soggetto fisico non resta vincolato personalmente se la precedente controversia risulta promossa in qualità di legale rappresentante della società e non in proprio.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile introdurre tardivamente questioni di giudicato o di fatto che richiedano un accertamento documentale non autosufficiente, specie se la parte non indica compiutamente gli atti e i passaggi processuali necessari.
- Il giudice di appello deve rispettare l'ordine logico-giuridico delle questioni: la verifica della definitività e dell'impugnabilità degli atti presupposti precede l'esame del merito delle contestazioni sul carico tributario.
- La compensazione delle spese richiede una motivazione concreta e non meramente stereotipata; tuttavia, se il ricorso viene accolto in cassazione per ragioni assorbenti, la censura sulle spese del merito resta assorbita.
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