Sentenza n. 2459/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: illegittima riduzione del contributo pubblico concesso nell’ambito del Patto Territoriale Generalista Valle del Belice e conseguente richiesta di restituzione di somme già erogate
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l’accertamento della responsabilità del Ministero e della società consortile responsabile del Patto Territoriale, con condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla riduzione del contributo originariamente determinato in euro 536.142,28. In precedenza, il Tribunale ordinario di Palermo, con sentenza passata in giudicato, aveva accertato il diritto della società all’integrale contributo e l’illegittimità della riduzione, ritenendo applicabile la proroga del termine per l’ultimazione degli investimenti introdotta dall’art. 2, comma 17-ter, del d.l. n. 225/2010, convertito dalla l. n. 10/2011. La ricorrente ha dedotto la colpa dell’Amministrazione per avere disapplicato una disposizione normativa chiara e inequivoca, escluso spese ammissibili e rifiutato di riesaminare la posizione nonostante le reiterate istanze. Ha chiesto il risarcimento di due voci di danno: i costi sostenuti per il mantenimento della polizza fideiussoria, quantificati in euro 11.951,81, e gli interessi, le commissioni e gli altri oneri sostenuti per ricorrere al credito bancario in sostituzione della quota di contributo non erogata, quantificati in euro 42.297,27. Il Ministero ha contestato la sussistenza della colpa, invocando la complessità del procedimento e l’errore scusabile, nonché il nesso causale e la risarcibilità delle singole voci di danno. Ha inoltre sostenuto che la società avrebbe contribuito ad aggravare il pregiudizio e che l’erogazione del saldo sarebbe divenuta certa ed esigibile soltanto dopo il giudicato e il decreto definitivo di concessione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda risarcitoria nei confronti del Ministero. Ha ritenuto integrati tutti gli elementi della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione: fatto illecito, danno ingiusto, colpa grave, nesso causale materiale e causalità giuridica. L’illegittimità della riduzione del contributo era coperta dal giudicato civile. La colpa grave è stata ravvisata perché la disposizione sulla proroga del termine di ultimazione dei programmi presentava contenuto chiaro, preciso e univoco; la complessità del procedimento non integrava quindi un errore scusabile, anche considerando la professionalità dell’Amministrazione nel settore delle agevolazioni pubbliche. È stato riconosciuto il danno da mantenimento della fideiussione per euro 11.951,81, poiché, in assenza della riduzione illegittima, la garanzia sarebbe stata svincolata entro il 12 ottobre 2012, mentre lo svincolo è intervenuto il 27 aprile 2020. Il TAR ha escluso l’applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., poiché la polizza impediva lo svincolo in presenza di una revoca, anche parziale, e quindi una precedente istanza della società non avrebbe potuto evitare il danno. La somma è stata rivalutata a euro 14.963,67, con interessi compensativi di euro 1.843,08, per un totale di euro 16.806,75. È stato inoltre riconosciuto il danno da ricorso al credito bancario per euro 42.297,27, ritenuto conseguenza immediata e diretta della mancata disponibilità di somme spettanti sin dall’origine, nonostante il successivo giudicato si fosse limitato ad accertare un diritto patrimoniale già esistente. Tale importo è stato rivalutato a euro 52.744,70, con interessi compensativi di euro 6.595,22, per un totale di euro 59.339,92. Il Ministero è stato condannato al pagamento complessivo di euro 76.146,67, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori e contributo unificato. Pur essendo stata evocata in giudizio, la società consortile non costituita non è stata destinataria di una specifica condanna nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi trova fondamento nell’art. 2043 c.c.
La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede la concorrente sussistenza del fatto illecito, del danno ingiusto, del dolo o della colpa, del nesso causale materiale e del nesso di causalità giuridica.
art. 2, comma 17-ter, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10
Aveva prorogato il termine per l’ultimazione dei programmi di investimento dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2011.
La proroga rendeva ammissibili, ai fini della rendicontazione, le spese documentate entro il termine prorogato; l’esclusione delle relative spese e la riduzione del contributo erano quindi illegittime.
artt. 40 e 41 c.p.
La condotta abbia costituito condizione necessaria dell’evento secondo il criterio del "più probabile che non".
I criteri della causalità materiale penale sono applicabili alla responsabilità civile della pubblica amministrazione per accertare il rapporto tra condotta amministrativa ed evento lesivo.
artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.
Sono risarcibili soltanto le conseguenze dannose che si pongano quale effetto immediato e diretto dell’illecito.
Il risarcimento comprende le conseguenze immediate e dirette dell’illecito; il danneggiato deve evitare, secondo ordinaria diligenza, l’aggravamento del danno, ma l’art. 1227, comma 2, non opera quando il comportamento omesso sarebbe stato concretamente inidoneo a evitare il pregiudizio.
art. 2056 c.c.
Applicabili anche alla responsabilità extracontrattuale in forza del rinvio operato dall’art. 2056 c.c.
Le regole sulla causalità giuridica, sulla valutazione equitativa e sul concorso colposo del danneggiato sono applicabili alla responsabilità extracontrattuale.
art. 115 c.p.c.
Documentalmente provato ... e non specificamente contestato dall’amministrazione sul piano quantitativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c.
La voce di danno documentalmente provata e non specificamente contestata nel quantum può essere posta a base della decisione.
art. 1227, comma 2, c.c.
La disposizione presuppone infatti che il comportamento omesso dal creditore fosse concretamente idoneo ad evitare o ridurre il pregiudizio.
La riduzione o esclusione del risarcimento per mancata mitigazione presuppone che la condotta esigibile dal danneggiato fosse effettivamente capace di evitare o ridurre il danno.
art. 26 c.p.a.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 26 c.p.a.
La parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese di giudizio.
art. 91 c.p.c.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese è applicata secondo il criterio della soccombenza.
Massime di principio
- L’illegittimità di un provvedimento amministrativo definitivamente accertata con giudicato costituisce un rilevante indice presuntivo della colpa dell’amministrazione; l’amministrazione può escludere la propria responsabilità soltanto dimostrando un errore scusabile fondato su obiettive incertezze normative o giurisprudenziali, contrasti interpretativi o particolare complessità della fattispecie.
- La complessità del procedimento non integra di per sé errore scusabile quando la disposizione applicabile sia chiara, precisa e inequivoca e l’amministrazione operi professionalmente nel settore disciplinato.
- Sono risarcibili, come conseguenze immediate e dirette dell’illegittima riduzione di un contributo pubblico, i costi finanziari sostenuti dal beneficiario per reperire mediante credito bancario le somme che l’amministrazione avrebbe dovuto erogare, quando sia provato che il diritto al contributo esisteva già in base alla disciplina vigente e il giudicato si sia limitato ad accertarlo.
- I costi di mantenimento di una garanzia fideiussoria costituiscono danno risarcibile se la protrazione della garanzia è causalmente dipendente dal provvedimento illegittimo che ha impedito lo svincolo; non opera l’obbligo di mitigazione del danno quando, in base alle clausole della polizza, una richiesta di svincolo sarebbe stata comunque inefficace.
- La liquidazione del danno patrimoniale progressivo può essere effettuata individuando equitativamente una data intermedia di maturazione del pregiudizio per la rivalutazione monetaria e il calcolo degli interessi compensativi, quando il danno si sia prodotto gradualmente in un determinato arco temporale.
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