Circolare numero 67 del 6-6-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la proroga per l’anno 2008 dello sgravio contributivo pari al 50% a favore delle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio marittimo, nel limite di spesa annuo di 20 milioni di euro. Fornisce le istruzioni operative per l’applicazione dello sgravio, i codici di autorizzazione e di denuncia DM10 da utilizzare, le modalità di recupero del credito e le istruzioni contabili con variazione del piano dei conti. Sono richiamati inoltre i precedenti chiarimenti normativi e la decisione della Commissione europea che ha ritenuto l’aiuto compatibile con il mercato comune.
Proroga per il 2008 degli sgravi contributivi per le imprese armatoriali di cabotaggio marittimo
Proroga 2008 degli sgravi contributivi per il cabotaggio marittimo
La circolare disciplina l’attuazione pratica della proroga per l’anno 2008 degli sgravi contributivi riconosciuti alle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio marittimo. La misura, confermata dalla legge finanziaria 2008, continua a operare nella misura del 50% della contribuzione ed entro il limite annuo di spesa di 20 milioni di euro.
Quadro normativo di riferimento
La base normativa è l’art. 2, comma 221, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che proroga per il 2008 i benefici previsti dall’art. 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. La circolare richiama altresì il fatto che la misura è stata notificata alla Commissione europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE ed è stata ritenuta compatibile con il mercato comune.
Soggetti interessati e conferma della misura
Il beneficio riguarda le imprese armatoriali per le navi che svolgono attività di cabotaggio marittimo, con rinvio alle precedenti circolari già emanate per gli aspetti normativi e di prassi, tra cui l’individuazione delle navi rientranti nello sgravio e dei lavoratori interessati. La circolare ribadisce che, per effetto del rinvio all’art. 34-sexies, la misura resta al 50% e continua ad essere soggetta al limite di spesa annuale.
Codifica delle posizioni contributive
Le posizioni contributive riferite al personale marittimo imbarcato dipendente dalle imprese ammesse allo sgravio restano identificate dal codice di autorizzazione "9E", che dal 1° gennaio 2006 assume anche il significato di posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio ex art. 2, comma 221, della legge n. 244/2007. Il codice non deve essere attribuito alle posizioni contraddistinte da "2N", relative al solo personale non soggetto alla legge n. 413/1984.
Per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (CRL), limitatamente ai periodi di riposo compensativo, le unità periferiche devono attribuire una posizione separata con codice "9N", che dal 1° gennaio 2008 assume anche il significato di posizione accessoria per gli adempimenti contributivi relativi ai marittimi in CRL aventi diritto allo sgravio. Lo stesso codice "9N" continua a essere utilizzato anche per i galleggianti privi di propulsione propria e per i rimorchiatori destinatari dei benefici.
Modalità operative di conguaglio
Per la fruizione dello sgravio, i datori di lavoro devono:
- esporre il personale avente titolo allo sgravio nei quadri B-C del DM10 secondo le modalità ordinarie;
- calcolare lo sgravio mensile nella misura del 50% della contribuzione complessiva, comprensiva della quota a carico del datore di lavoro e di quella a carico del lavoratore, e indicarlo nel quadro D con il codice di nuova istituzione "C925";
- determinare lo sgravio relativo ai periodi di paga pregressi, comunque non anteriori a gennaio 2008, e indicarlo nel quadro D con il codice "C926".
L’operazione relativa agli arretrati deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. La circolare richiama inoltre l’attenzione dei datori di lavoro sulla corretta utilizzazione dei codici statistici "C000", "X000" e "N000".
Recupero del credito
L’eventuale credito maturato può essere recuperato in tre modi:
- compensazione nel modello F24, entro il limite massimo di 516.456,90 euro;
- richiesta di rimborso del credito o dell’eccedenza alla Sede competente dell’Istituto;
- richiesta di compensazione mediante procedura ordinaria.
Per i crediti risultanti da DM10/2, la compensazione su F24 è possibile dalla data di scadenza della trasmissione della denuncia da cui emerge il credito e nei 12 mesi successivi, a condizione che non sia stato richiesto il rimborso nella stessa denuncia.
Istruzioni contabili
Gli oneri connessi alla proroga degli sgravi devono essere imputati al conto GAW 37/112, istituito con circolare n. 114 del 29 agosto 2007. La denominazione del conto viene aggiornata secondo quanto riportato nell’allegato 2.
Allegati normativi richiamati
La circolare riporta in allegato il testo dell’art. 2, comma 221, della legge n. 244/2007, che sancisce la proroga per il 2008 dei benefici per le imprese di cabotaggio marittimo. È inoltre richiamato, a fini interpretativi, il testo dell’art. 34-sexies della legge n. 80/2006, base del regime agevolativo prorogato.
Punti principali
Proroga dello sgravio per il 2008
L’art. 2, comma 221, della legge n. 244/2007 proroga per il 2008 i benefici già previsti dall’art. 34-sexies del D.L. n. 4/2006 per le imprese di cabotaggio marittimo. Lo sgravio resta confermato nella misura del 50% della contribuzione e continua a operare entro il limite annuo di spesa di 20 milioni di euro. La misura è stata notificata alla Commissione europea ed è stata ritenuta compatibile con il mercato comune.
Ambito soggettivo e codici di autorizzazione
Le posizioni contributive del personale marittimo imbarcato dipendente dalle imprese beneficiarie continuano a essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "9E", che dal 1° gennaio 2006 assume anche il significato di posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio. Il codice non va attribuito alle posizioni con codice "2N". Per i periodi di riposo compensativo dei marittimi in CRL viene prevista una posizione separata con codice "9N"; lo stesso codice, dal 1° gennaio 2008, vale anche per i galleggianti privi di propulsione propria e per i rimorchiatori destinatari del beneficio.
Modalità di esposizione e conguaglio nel DM10
I datori di lavoro devono esporre il personale avente diritto nei quadri B-C del DM10 secondo le modalità ordinarie. L’importo dello sgravio mensile va calcolato nella misura del 50% della contribuzione complessiva, comprensiva sia della quota datoriale sia di quella a carico del lavoratore, e indicato nel quadro D con il codice "C925". Per i periodi di paga pregressi, comunque non anteriori a gennaio 2008, lo sgravio arretrato va esposto nel quadro D con il codice "C926" entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
Recupero del credito contributivo
L’eventuale credito può essere recuperato mediante compensazione su modello F24 entro il limite massimo di 516.456,90 euro, oppure mediante richiesta di rimborso alla Sede competente o tramite compensazione con la procedura ordinaria. I crediti risultanti da DM10/2 possono essere compensati su F24 dal termine di trasmissione della denuncia da cui emerge il credito e nei 12 mesi successivi, purché non sia stato richiesto il rimborso nella denuncia stessa.
Istruzioni contabili e piano dei conti
Gli oneri derivanti dalla proroga dello sgravio devono essere imputati al conto GAW 37/112, già istituito con circolare n. 114 del 29 agosto 2007. La denominazione del conto viene aggiornata e la variazione è riportata nell’allegato 2 della circolare.
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