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Circolare

Circolare numero 64 del 5-6-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il versamento 2008 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata. Indica termini di pagamento, possibilità di differimento con maggiorazione dello 0,40%, criteri di determinazione del reddito imponibile, regole di rateizzazione, compilazione del quadro RR di UNICO 2008 e modalità di compensazione o regolarizzazione tramite F24, con le relative codeline e causali contributo.

Riscossione 2008 dei contributi per artigiani, commercianti e gestione separata

Riscossione 2008 dei contributi per artigiani, commercianti e gestione separata

La circolare fornisce le istruzioni operative per il versamento dei contributi previdenziali dovuti nel 2008 dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Vengono disciplinati termini di pagamento, criteri di determinazione del reddito imponibile, rateizzazione, compilazione del quadro RR di UNICO 2008 e modalità di compensazione/regolarizzazione con modello F24.

Termini e modalità di versamento

L’Istituto richiama il principio, introdotto dall’art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 e poi prorogato dal DPCM 4 ottobre 2006, secondo cui i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica dal 1° gennaio 2007.

Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, il versamento deve avvenire alle stesse scadenze previste per le imposte sui redditi. Per l’anno 2008 le scadenze indicate sono:

  • 16 giugno 2008 per saldo 2007 e primo acconto 2008;
  • 1 dicembre 2008 per il secondo acconto 2008, poiché il 30 novembre cade di domenica.

È inoltre consentito il differimento del versamento del saldo 2007 e del primo acconto 2008 al 16 luglio 2008, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Tale maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, con causale contributo:

  • "API" per gli artigiani;
  • "CPI" per i commercianti.

La circolare richiama anche le precisazioni già fornite con la circolare n. 13 del 1° febbraio 2008.

Reddito imponibile e base di calcolo

Ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo, deve essere considerato il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2007, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa della società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero dalla quota del reddito attribuita al socio in caso di società partecipate in regime di trasparenza.

La circolare precisa inoltre che l’imponibile contributivo deve essere integrato anche con eventuali redditi derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il modello Unico S.C.

Per la determinazione della base imponibile si richiamano gli elementi dei quadri:

  • RF, per le imprese in contabilità ordinaria;
  • RG, per le imprese in contabilità semplificata e in regimi forfetari;
  • RH, per i redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate.

Viene riportata la formula di calcolo della base imponibile contributiva:

  • RF49 – (RF50 + RF52, col. 1) + [RG29 – (RG31 + RG33, col. 1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 o 3 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12].

Rateizzazione

La rateizzazione è ammessa solo per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile; restano quindi esclusi i contributi dovuti sul minimale, anche se risultanti a debito nel quadro RR per mancato versamento totale o parziale in sede di compilazione di UNICO 2008.

La prima rata deve essere corrisposta alla scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differita. Le rate successive scadono:

  • il giorno 16 di ciascun mese, per i titolari di partita IVA;
  • alla fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti.

La rata con scadenza 16 agosto 2008 è spostata al 18 agosto, in quanto il 16 agosto cade di sabato. In ogni caso, il pagamento rateale deve concludersi entro il mese di novembre.

L’importo da versare a ogni scadenza è determinato dividendo per il numero delle rate la sorte capitale, cui va sommata l’eventuale maggiorazione dello 0,40% per differimento; vi si aggiungono poi gli interessi relativi a ciascuna rata, calcolati al tasso dello 0,5% mensile.

Gli interessi devono essere corrisposti separatamente dai contributi, utilizzando per ogni sezione del modello l’apposita causale (API o CPI). Essi decorrono dal termine ordinario previsto per il versamento dell’acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con la scadenza della prima rata.

Per la compilazione del modello F24 in caso di rateizzazione, la circolare precisa che:

  • gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
  • le causali CP, CPR, AP, APR devono riguardare solo i contributi;
  • la rateizzazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40% se la prima rata è versata tra il 17 giugno e il 16 luglio;
  • la quota della maggiorazione deve comunque essere inclusa nella causale CPI o API, insieme agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.

Quadro RR del modello UNICO 2008

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 241/1997, il quadro RR del modello UNICO 2008 persone fisiche deve essere compilato per la determinazione dei contributi dovuti per il 2007 dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nella sezione I.

Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, la circolare rinvia alla circolare n. 8 del 17 gennaio 2008 per la determinazione della contribuzione dovuta e alle istruzioni di UNICO 2008 per la compilazione della sezione II.

Nel caso in cui dal quadro RR emergano debiti per contributi dovuti sul minimale di reddito e il contribuente intenda regolarizzare la posizione tramite modello F24, va utilizzata la codeline relativa a tali contributi sul minimale, cioè quella del titolare. Se l’importo da versare non coincide con quello originario, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri indicati al punto successivo. Se l’importo si riferisce a più di una rata, deve essere indicato il numero rata "0".

Compensazione e utilizzo del credito

L’eventuale credito risultante dal quadro RR del modello UNICO 2008 può essere portato in compensazione nel modello F24.

Per effettuare la compensazione, il contribuente deve compilare uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando:

  • la causale contributo AP o AF per gli artigiani;
  • la causale contributo CP o CF per i commercianti;
  • il codice sede;
  • il codice INPS di 17 caratteri relativo alla riscossione dell’anno 2006, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del quadro RR (credito dell’anno precedente), oppure dell’anno 2007 se il credito emerge dalla dichiarazione 2008;
  • il periodo di riferimento, cioè l’anno 2006 o 2007 a seconda del caso;
  • l’importo che si intende compensare.

Se viene compensata solo una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, la codeline di 17 caratteri deve essere rideterminata secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 98 del 7 maggio 2001. A tal fine può essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline disponibile sul sito INPS, nella sezione servizi online art./com.

Punti principali

Termini e modalità di versamento

Per i titolari di partita IVA i versamenti fiscali e previdenziali devono avvenire esclusivamente per via telematica. I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale vanno versati alle scadenze delle imposte sui redditi: entro il 16 giugno 2008 per saldo 2007 e primo acconto 2008, ed entro il 1 dicembre 2008 per il secondo acconto 2008. È ammesso il differimento al 16 luglio 2008, con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi, da versare separatamente con causale API per artigiani o CPI per commercianti.

Reddito imponibile contributivo

La base imponibile è costituita dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2007, al netto delle eventuali perdite pregresse scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti rileva la quota di reddito d’impresa della società corrispondente alla partecipazione agli utili, o la quota attribuita in regime di trasparenza. I redditi devono essere integrati anche con eventuali redditi derivanti da partecipazione a S.r.l. denunciati con UNICO S.C.

Rateizzazione dei contributi

La rateizzazione riguarda solo i contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale, non quelli sul minimale. La prima rata scade alla data del saldo/acconto, eventualmente differita; le altre rate scadono il 16 di ogni mese per i titolari di partita IVA e alla fine di ogni mese per gli altri contribuenti. La rata del 16 agosto 2008 slitta al 18 agosto. Il pagamento rateale deve concludersi entro novembre. Gli interessi sono dovuti allo 0,5% mensile e vanno esposti separatamente dai contributi nel modello F24.

Quadro RR del modello UNICO 2008

Il quadro RR di UNICO 2008 persone fisiche deve essere compilato per determinare i contributi dovuti per il 2007 dagli artigiani e commercianti nella sezione I. I liberi professionisti iscritti alla gestione separata devono fare riferimento alla circolare n. 8 del 17 gennaio 2008 per la contribuzione e alle istruzioni di UNICO 2008 per la sezione II. In caso di debiti per contributi sul minimale da regolarizzare con F24, va indicata la codeline relativa al titolare; se l’importo è diverso da quello originario, la codeline va rideterminata e, per importi riferiti a più rate, va indicato il numero rata "0".

Compensazione e codeline

L’eventuale credito risultante dal quadro RR di UNICO 2008 può essere compensato in F24. Occorre indicare la causale AP o AF per gli artigiani, CP o CF per i commercianti, il codice sede, il codice INPS di 17 caratteri relativo all’anno di riscossione 2006 o 2007, il periodo di riferimento e l’importo compensato. Se si compensa solo una parte della contribuzione originariamente versata in rate sul minimale, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 98 del 7 maggio 2001, anche tramite la funzione di calcolo disponibile sul sito INPS.

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