Circolare numero 66 del 5-6-2008
Omissione ed evasione contributiva, come definite dall’art. 116, c. 8. della legge n. 388/2000. Nuovi criteri interpretativi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come distinguere, ai fini sanzionatori, l’omissione contributiva dall’evasione contributiva ai sensi dell’art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 248/2006 e dalla legge finanziaria 2007. Vengono indicati i casi che devono essere ricondotti all’omissione, inclusi alcuni errori o ritardi nelle denunce e nei conguagli, e si precisa che l’evasione richiede l’occultamento del rapporto di lavoro o delle retribuzioni con intenzione specifica di non versare i contributi. La circolare si applica anche ai contenziosi non ancora definiti e ai crediti iscritti a ruolo.
Chiarimenti sulla distinzione tra omissione ed evasione contributiva e sulle relative sanzioni
Chiarimenti su omissione ed evasione contributiva
La circolare fornisce indicazioni interpretative sulla corretta qualificazione delle violazioni contributive, con particolare attenzione alla distinzione tra omissione ed evasione. L’obiettivo è ridurre il contenzioso amministrativo e giudiziario e uniformare l’azione delle strutture territoriali nella gestione delle situazioni ancora pendenti.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiamata è quella dell’art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che distingue tra:
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi rilevabili da denunce o registrazioni obbligatorie;
- evasione connessa a registrazioni o denunce omesse o non conformi al vero.
La circolare richiama inoltre gli interventi successivi della legge n. 248/2006 e della legge finanziaria 2007, che hanno rafforzato il sistema sanzionatorio e introdotto una procedura di regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo per rapporti di lavoro non risultanti da documentazione obbligatoria.
Nozione di evasione contributiva
La circolare sottolinea che la nuova formulazione dell’evasione contributiva è più favorevole al datore di lavoro rispetto alla disciplina previgente. Per integrare l’evasione non è sufficiente una mera irregolarità formale: occorre che il datore di lavoro,
- con intenzione specifica di non versare contributi o premi,
- occulti il rapporto di lavoro in essere oppure le retribuzioni erogate.
L’elemento psicologico dell’intenzionalità assume quindi rilievo espresso, mentre l’elemento oggettivo è delimitato all’occultamento del rapporto o delle retribuzioni.
Ipotesi da ricondurre all’omissione contributiva
Alla luce di tale impostazione, la circolare indica espressamente una serie di casi che, pur essendo irregolari, non integrano evasione ma omissione contributiva. In particolare, devono essere trattati come omissione:
- le retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte nel modello SA/770 regolarmente presentato, purché la presentazione sia anteriore all’accesso ispettivo;
- le differenze tra le retribuzioni imponibili indicate nel modello SA/770 e quelle esposte nelle denunce mensili presentate dall’azienda;
- la contribuzione dovuta a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice o di accertamento giudiziale di differenze retributive, quando tali differenze non siano riconducibili a occultamento.
Denuncia mensile DM10 e regime delle assunzioni
La circolare estende la ricostruzione dell’omissione anche alla mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile DM10. Questa qualificazione vale però solo se il datore di lavoro abbia adempiuto nei termini di legge all’obbligo di comunicazione di assunzione e il lavoratore sia regolarmente registrato nei libri paga e matricola.
Sgravi e agevolazioni contributive indebite
Un ulteriore chiarimento riguarda i casi in cui il datore di lavoro abbia correttamente compilato e presentato le denunce mensili DM10/2, con indicazione sia dei lavoratori sia delle retribuzioni, ma abbia effettuato un conguaglio indebito per sgravi o agevolazioni contributive non spettanti. In tali ipotesi la circolare esclude l’evasione e riconduce la violazione all’omissione contributiva, con applicazione delle somme aggiuntive previste dall’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000.
Conseguenze operative
Le strutture territoriali devono applicare tali criteri sia per il futuro sia per tutte le controversie amministrative e giudiziarie non ancora definite, inclusi i crediti già iscritti a ruolo. La circolare mira così a uniformare il trattamento delle fattispecie irregolari, riservando la sanzione più grave dell’evasione alle sole ipotesi di occultamento intenzionale del rapporto di lavoro o delle retribuzioni.
Punti principali
Finalità della circolare e ambito applicativo
La circolare interviene per fornire chiarimenti interpretativi sulla distinzione tra omissione ed evasione contributiva, in un contesto di rafforzamento dell’apparato sanzionatorio contro l’evasione e di favor per le condotte dirette alla regolarizzazione. Le istruzioni valgono per il futuro e per i procedimenti amministrativi e giudiziari non ancora definiti alla data di emanazione, compresi i crediti iscritti a ruolo.
Definizione di omissione e di evasione contributiva
L’art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000 disciplina entrambe le fattispecie. L’omissione riguarda il mancato pagamento di contributi o premi il cui importo è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie. L’evasione, invece, è circoscritta al caso in cui il datore di lavoro, con intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulti il rapporto di lavoro in essere oppure le retribuzioni erogate.
Casi ricondotti all’omissione contributiva
Sono ricondotti all’omissione, e non all’evasione, i casi di retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte nel modello SA/770 regolarmente presentato, purché la presentazione sia anteriore all’accesso ispettivo; le differenze tra le retribuzioni imponibili esposte nel modello SA/770 e quelle indicate nelle denunce mensili; la contribuzione dovuta per reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice o per accertamento giudiziale di differenze retributive, se non collegate a occultamento.
Mancata o tardiva denuncia contributiva mensile DM10
In base al nuovo regime delle comunicazioni di assunzione introdotto dalla legge n. 296/2006 e dal decreto interministeriale 30 ottobre 2007, anche la mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile DM10 è considerata omissione, a condizione che il datore di lavoro abbia effettuato nei termini la comunicazione di assunzione e che il lavoratore risulti registrato nei libri paga e matricola.
Sgravi o agevolazioni contributive indebite
Quando il datore di lavoro ha correttamente presentato le denunce mensili DM10/2, indicando lavoratori e retribuzioni, ma ha applicato conguagli indebiti per sgravi o agevolazioni contributive non spettanti, non si configura evasione. Tali ipotesi devono essere trattate come omissione contributiva e sanzionate con le somme aggiuntive previste per il mancato o ritardato pagamento.
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