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Circolare

Circolare numero 65 del 5-6-2008

Il decreto 22 aprile 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha aggiornato, con riferimento ai lavoratori autonomi, i coefficienti da utilizzare ai fini del calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione relativi all’applicazione dell’articolo 13 della legge n.1338/1962. Chiarimenti riguardanti le prove documentali per la costituzione di rendita vitalizia nelle gestioni artigiani e commercianti

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’entrata in vigore, dal 6 maggio 2008, dei nuovi coefficienti di calcolo per le domande di ricongiunzione, riscatto laurea e costituzione di rendita vitalizia nelle gestioni dei lavoratori autonomi, determinate secondo la riserva matematica dell’art. 13 della legge n. 1338/1962. Fornisce inoltre chiarimenti sui documenti idonei a provare l’esistenza del rapporto di collaborazione ai fini della rendita vitalizia per coadiuvanti e coadiutori, escludendo che le attestazioni del Sindaco o gli accertamenti comunali "ora per allora" possano valere come prova di data certa.

Aggiornamento dei coefficienti per riscatto, ricongiunzione e rendita vitalizia dei lavoratori autonomi

Aggiornamento dei coefficienti per riscatto, ricongiunzione e rendita vitalizia dei lavoratori autonomi

La circolare interviene sull’adeguamento dei coefficienti utilizzati per il calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione e per la costituzione della rendita vitalizia nelle gestioni dei lavoratori autonomi, richiamando il quadro normativo di riferimento e fornendo chiarimenti operativi sulla prova del rapporto di collaborazione nei casi di coadiuvanti e coadiutori.

Quadro normativo e decorrenza dell’aggiornamento

L’articolo 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l’adeguamento delle tabelle contenenti le tariffe per il calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962.

Per i lavoratori dipendenti tale adeguamento era già stato realizzato con il decreto 31 agosto 2007, oggetto della circolare n. 26 del 28 febbraio 2008. Con quella stessa circolare era stato precisato, al punto 5, che per i lavoratori autonomi continuavano ad applicarsi i coefficienti del decreto ministeriale 29 febbraio 1988, in attesa del decreto specifico di adeguamento.

Il nuovo decreto è stato emanato il 22 aprile 2008 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 6 maggio 2008, data dalla quale è entrato in vigore. Da tale data, per le domande presentate dal 6 maggio 2008 in poi, relative a ricongiunzione, riscatto laurea e costituzione di rendita vitalizia nelle gestioni dei lavoratori autonomi, si applicano i nuovi coefficienti di calcolo allegati al decreto, quando l’onere è determinato secondo la riserva matematica prevista dall’articolo 13 della legge n. 1338/1962.

Ambito di applicazione

L’aggiornamento riguarda le gestioni dei lavoratori autonomi e si riferisce alle domande per le quali il computo dell’onere avviene secondo il criterio della riserva matematica. La circolare delimita quindi l’efficacia dei nuovi coefficienti alle domande presentate a partire dal 6 maggio 2008.

Chiarimenti sulla rendita vitalizia per coadiuvanti e coadiutori

La circolare richiama le precedenti istruzioni contenute nelle circolari n. 31 dell’1 gennaio 2002 e n. 32 dell’1 febbraio 2002, che avevano disciplinato l’applicazione dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962 ai lavoratori autonomi, con particolare riferimento ai familiari coadiuvanti e coadiutori delle imprese artigiane e commerciali e ai componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare.

In relazione alla definizione delle domande di riscatto, alcune sedi avevano espresso dubbi sui documenti di data certa necessari per la costituzione della rendita vitalizia a favore di coadiuvanti/coadiutori. L’Istituto chiarisce che l’esistenza del rapporto di collaborazione può essere provata mediante:

  • atto costitutivo dell’impresa familiare e conseguente dichiarazione dei redditi di partecipazione;
  • attestazioni delle Commissioni provinciali da cui risulti l’iscrizione del familiare ai fini dell’assicurazione IVS;
  • attestazioni dell’Ispettorato del Lavoro;
  • risultanze degli archivi dell’Istituto circa la sussistenza del rapporto assicurativo, anche se senza accredito contributivo.

Documenti che non costituiscono prova di data certa

La circolare ribadisce che non possono essere considerati "prova di data certa" le attestazioni del Sindaco relative alla qualifica del soggetto, anche se fondate sulle risultanze degli archivi dell’Anagrafe comunale, ai fini della costituzione della rendita vitalizia.

Viene inoltre precisato che non hanno valore di prova di data certa nemmeno gli accertamenti svolti dalle Autorità comunali "ora per allora".

Il chiarimento si conforma all’orientamento della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con sentenza n. 4779 del 28 marzo 2003 ha escluso che le attestazioni del Sindaco abbiano natura di atto pubblico o di prova scritta di data certa, rilevando l’assenza di una specifica attribuzione normativa del potere certificativo in materia di rapporti di lavoro.

Settore agricolo

Per il settore agricolo la circolare non fornisce ulteriori dettagli, ma rinvia a un successivo intervento interpretativo con apposita circolare.

Punti principali

Aggiornamento dei coefficienti per i lavoratori autonomi

L’adeguamento delle tabelle tariffarie previsto dall’art. 1, comma 790, della legge n. 296/2006 è stato attuato, per i lavoratori autonomi, con decreto del 22 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato in G.U. n. 105 del 6 maggio 2008 ed entrato in vigore in tale data. Da quel momento, per le domande di ricongiunzione, riscatto laurea e costituzione di rendita vitalizia nelle gestioni dei lavoratori autonomi, quando l’onere è calcolato secondo la riserva matematica dell’art. 13 della legge n. 1338/1962, si applicano i nuovi coefficienti di calcolo di cui al decreto.

Quadro normativo precedente e richiamo alla circolare n. 26/2008

Per i lavoratori dipendenti l’adeguamento delle tabelle era già stato disposto con il decreto 31 agosto 2007, richiamato dalla circolare n. 26 del 28 febbraio 2008. Per i lavoratori autonomi, invece, la medesima circolare aveva chiarito che continuavano a valere i coefficienti del decreto ministeriale 29 febbraio 1988 fino all’emanazione del decreto specifico di aggiornamento.

Chiarimenti sulla prova del rapporto di collaborazione

In relazione alle domande di riscatto e alla costituzione della rendita vitalizia per coadiuvanti e coadiutori, l’Istituto chiarisce che l’esistenza del rapporto di collaborazione può essere dimostrata mediante: atto costitutivo dell’impresa familiare e dichiarazione dei redditi di partecipazione; attestazioni delle Commissioni provinciali da cui risulti l’iscrizione del familiare ai fini IVS; attestazioni dell’Ispettorato del Lavoro; risultanze degli archivi dell’Istituto, anche se prive di accredito contributivo.

Documenti non idonei come prova di data certa

La circolare esclude che le attestazioni del Sindaco relative alla qualifica del soggetto, anche se basate sulle risultanze dell’Anagrafe comunale, possano costituire "prova di data certa" per ottenere la costituzione di una rendita vitalizia. Parimenti, non assumono tale valore gli accertamenti effettuati dalle Autorità comunali "ora per allora". Il chiarimento si fonda anche sull’orientamento della Corte di Cassazione, che ha negato alla certificazione del Sindaco la natura di atto pubblico e di prova scritta di data certa.

Rinvio per il settore agricolo

Per il settore agricolo viene indicato un rinvio a successivi chiarimenti, che saranno forniti con un’apposita circolare.

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