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Circolare

Circolare numero 63 del 28-5-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione e chiarisce che, ai fini del requisito minimo di oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda richiesto dall’art. 8 della legge n. 457/1972 per le integrazioni salariali agricole, non vanno considerate solo le giornate di lavoro effettivo, ma anche quelle di infortunio, malattia e assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio. La disciplina interna dell’Istituto viene quindi adeguata al mutato indirizzo giurisprudenziale. La circolare precisa inoltre che le controversie sul mancato raggiungimento del requisito sono di competenza del giudice ordinario e soggette ai termini di cui all’art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/1970, come modificato dalla legge n. 438/2002. È infine previsto il riesame dei casi ancora pendenti.

Integrazioni salariali per lavoratori agricoli a tempo indeterminato: computo del requisito occupazionale di oltre 180 giornate

Integrazioni salariali ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato e computo del requisito occupazionale

La circolare interviene sul criterio di calcolo delle giornate utili per il riconoscimento delle integrazioni salariali in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, con riferimento al requisito minimo occupazionale di oltre 180 giornate lavorative previsto dall’art. 8 della legge n. 457/1972. L’Istituto adegua le proprie istruzioni all’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione e ne trae conseguenze operative anche sul piano del contenzioso e del riesame delle pratiche pendenti.

Quadro giurisprudenziale di riferimento

La circolare richiama le sentenze della Corte di Cassazione n. 16235/2002 e n. 453/2003, che hanno modificato il precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 4098/1981. In base al nuovo indirizzo, ai fini del raggiungimento del requisito delle oltre 180 giornate presso la stessa azienda, non assumono rilievo esclusivamente le giornate di lavoro effettivo, ma anche quelle in cui la prestazione sia sospesa per cause legittime riconducibili all’art. 2110 c.c., come infortunio, malattia, gravidanza e puerperio.

Ragioni dell’evoluzione interpretativa

Secondo l’Istituto, il precedente orientamento era legato alla particolare struttura del sistema di rilevazione del lavoro agricolo allora vigente, fondato sugli elenchi anagrafici gestiti dallo S.C.A.U., nei quali risultavano annotate soltanto le giornate di impiego effettivo. La successiva soppressione dello S.C.A.U. ad opera della legge 23 marzo 1994, n. 724, il trasferimento delle relative funzioni all’Istituto e la soppressione degli elenchi anagrafici per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 375/1993 hanno fatto venir meno le ragioni ostative alla valorizzazione anche delle giornate di sospensione legittima del rapporto.

Nuovo criterio di verifica del requisito occupazionale

Le Direzioni dell’Istituto, nella verifica del requisito di oltre 180 giornate di lavoro effettivo previsto dall’art. 8 della legge n. 457/1972, devono considerare utili anche:

  • le giornate di infortunio;
  • le giornate di malattia;
  • le giornate di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio.

In tal modo, il computo del requisito occupazionale non è più limitato al solo lavoro materialmente prestato, ma si estende alle assenze tutelate che comportano una legittima sospensione del rapporto.

Controversie, competenza del giudice e termini processuali

La circolare precisa che le controversie relative al mancato raggiungimento del requisito occupazionale dei 180 giorni sono devolute al giudice ordinario, trattandosi di diritti soggettivi. L’azione giudiziaria deve essere esercitata nei termini previsti dall’art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall’art. 4 della legge n. 438/2002. Ciò è giustificato dalla natura previdenziale dell’integrazione salariale agricola, erogata dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989, alla quale la norma rinvia espressamente.

Riesame delle pratiche pendenti

L’Istituto dispone che le Direzioni possano riesaminare tutti i casi ancora pendenti. Rientrano in tale categoria le situazioni per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato né estinzione del diritto per prescrizione. Il riesame consente di riallineare le posizioni ancora aperte al nuovo criterio interpretativo.

Punti principali

Orientamento giurisprudenziale richiamato

La Corte di Cassazione, con le pronunce n. 16235/2002 e n. 453/2003, ha superato il precedente orientamento della sentenza n. 4098/1981. Il nuovo indirizzo riconosce rilevanza, ai fini del requisito delle oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda, non solo al lavoro effettivamente prestato, ma anche alle giornate in cui il rapporto è sospeso per cause legittime ai sensi dell’art. 2110 c.c.

Adeguamento dell’interpretazione dell’art. 8 della legge n. 457/1972

La circolare chiarisce che, per l’accesso alle integrazioni salariali in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, il requisito occupazionale di oltre 180 giornate deve essere verificato includendo anche le giornate di infortunio, malattia e assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio. Le Direzioni dell’Istituto devono quindi computare tali periodi come utili al raggiungimento del requisito.

Ragioni del mutamento interpretativo

Il cambiamento viene ricondotto alla progressiva convergenza della previdenza agricola verso il sistema previdenziale generale, con estensione anche al settore agricolo di regole già applicate altrove. La precedente impostazione, limitata al solo lavoro effettivo, era giustificata dal vecchio sistema degli elenchi anagrafici e dalla funzione dello S.C.A.U.; con la soppressione dello S.C.A.U., il trasferimento delle funzioni all’Istituto e la soppressione degli elenchi anagrafici per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, tali ragioni sono venute meno.

Competenza giurisdizionale e termini di azione

Le controversie sul mancato raggiungimento del requisito occupazionale dei 180 giorni riguardano diritti soggettivi e sono attribuite al giudice ordinario. L’azione giudiziaria è soggetta ai termini di cui all’art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall’art. 4 della legge n. 438/2002, poiché l’integrazione salariale agricola è qualificata come trattamento previdenziale erogato dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989.

Riesame dei casi pendenti

Le Direzioni possono riesaminare tutti i casi ancora pendenti, intendendosi come tali le situazioni per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

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