Circolare numero 68 del 10-6-2008
a decorrere dall’1.01.2008: - sono rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell’assegno relativi ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile (tabella 14) e ai nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella 17) e sono unificate le due tabelle; - sono rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell’assegno relativi ai nuclei failiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile (tabella 15) e ai nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella 18) e sono unificate le due tabelle; - è previsto un aumento dell’importo dell’assegno del 10 per cento per i nuclei orfanili (tabelle 13, 16 e 19) e per i nuclei senza figli e con componente inabile (tabelle 20A, 20B, 21C e 21D)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti del decreto interministeriale 25 marzo 2008 sulla rideterminazione, dal 1 gennaio 2008, dei livelli di reddito e degli importi dell’assegno per il nucleo familiare per specifiche tipologie di nuclei: quelli con componenti inabili e quelli orfanili o senza figli con componenti inabili. Vengono unificate e rielaborate le tabelle interessate, aggiornati gli importi e, per alcune categorie, incrementati del 10 per cento gli assegni. La circolare precisa inoltre quali tabelle restano invariati, disciplina le tabelle con importi giornalieri/settimanali/quattordicinali/quindicinali e indica gli adempimenti dei datori di lavoro per il conguaglio.
Rideterminazione degli assegni per il nucleo familiare per nuclei con inabili e nuclei orfanili
Rideterminazione degli assegni per il nucleo familiare per nuclei con inabili e nuclei orfanili
La circolare dà attuazione alla rideterminazione degli importi e dei livelli reddituali dell’assegno per il nucleo familiare prevista dall’art. 1, comma 200, della legge n. 244/2007, in esecuzione del decreto interministeriale 25 marzo 2008. Le modifiche decorrono, per i casi interessati, dal 1 gennaio 2008 e riguardano in particolare i nuclei con componenti inabili e i nuclei orfanili o senza figli con componenti inabili.
Quadro normativo e decorrenza
Il decreto interministeriale del 25 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 132 del 7 giugno 2008, stabilisce i criteri per la rideterminazione entro il limite di spesa previsto dalla legge. La circolare precisa che la decorrenza delle nuove tabelle e dei nuovi importi è fissata al 1 gennaio 2008.
Nuclei con genitori e componenti inabili: unificazione delle tabelle 14 e 17
Per i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile, nonché per i nuclei con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile, la tabella A del decreto ridetermina i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno.
La circolare evidenzia che:
- i livelli di reddito sono stati resi più graduali;
- l’importo dell’assegno decresce con scaglioni di 100 euro di aumento del reddito familiare;
- le tabelle 14 e 17 sono state unificate nella nuova tabella 14;
- sono state aggiornate le decurtazioni per la presenza di fratelli, sorelle e nipoti;
- sono state aggiornate le maggiorazioni per nuclei con più di sette componenti.
Nuclei con un solo genitore e componenti inabili: unificazione delle tabelle 15 e 18
Per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile, nonché per i nuclei con un solo genitore senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile, la tabella B del decreto ridetermina analogamente livelli di reddito e importi annuali.
Anche in questo caso:
- le tabelle 15 e 18 sono state unificate nella nuova tabella 15;
- sono state aggiornate le decurtazioni per fratelli, sorelle e nipoti;
- sono state aggiornate le maggiorazioni per nuclei con oltre sette componenti.
Rielaborazione delle tabelle mensili e abrogazioni
Le nuove tabelle 14 e 15 sono state rielaborate con gli importi mensili della prestazione e con note relative a maggiorazioni e decurtazioni. Tali importi si applicano dal 1 gennaio 2008.
In conseguenza dell’unificazione, la circolare dispone l’abrogazione delle tabelle 17 e 18.
Nuclei orfanili e nuclei senza figli con componenti inabili
Per i nuclei orfanili e per i nuclei senza figli con componenti inabili, il decreto prevede un incremento del 10 per cento degli importi dell’assegno, a decorrere dal 1 gennaio 2008, mentre i livelli di reddito familiare restano invariati.
Sono quindi rielaborate le tabelle 13, 16, 19, 20A, 20B, 21C e 21D, con incremento:
- del 10 per cento degli importi mensili;
- ove previsto, del 10 per cento anche delle maggiorazioni in calce alle tabelle per nuclei con più di sette componenti.
Tipologie escluse dalle modifiche
Le rimodulazioni dei livelli reddituali e gli aumenti degli assegni non si applicano alle altre tipologie di nuclei familiari. Restano invariati i livelli di reddito e gli importi delle tabelle 11, 12, 21A e 21B.
Importi per i diversi periodi di paga
La circolare segnala anche la rielaborazione delle tabelle con importi:
- giornalieri;
- settimanali;
- quattordicinali;
- quindicinali.
Tali tabelle si riferiscono ai nuclei interessati dalle modifiche e mantengono la stessa numerazione delle corrispondenti tabelle mensili, con l’indicazione del periodo di paga negli allegati 5, 6, 7 e 8.
Adempimenti dei datori di lavoro e conguaglio
I datori di lavoro devono determinare la misura dell’assegno spettante dal 1 gennaio 2008 sulla base della documentazione in loro possesso e delle domande già presentate o presentate con decorrenza 1 gennaio 2008, utilizzando le tabelle allegate e tenendo conto del numero dei componenti del nucleo e del reddito familiare.
La circolare distingue due ipotesi:
- per le nuove domande, l’importo va corrisposto per intero;
- per i beneficiari già in essere, va corrisposta solo la differenza rispetto a quanto già erogato.
È inoltre consentito il conguaglio degli assegni per i periodi di paga già scaduti, o delle eventuali differenze, tramite il codice del quadro D del modello DM10 "L036". Il conguaglio può essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
Pagamento diretto da parte dell’Istituto
Per i casi di pagamento diretto, la circolare rinvia all’aggiornamento tempestivo delle procedure automatizzate da parte dell’Istituto.
Punti principali
Base normativa e decorrenza
La rideterminazione deriva dall’art. 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal decreto interministeriale 25 marzo 2008 pubblicato nella G.U. n. 132 del 7 giugno 2008. Le nuove disposizioni si applicano, per quanto previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2008.
Nuclei con genitori e componenti inabili: tabelle 14 e 17
Per i nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore con almeno un componente inabile, nonché per i nuclei con entrambi i genitori senza figli minori ma con almeno un figlio maggiorenne inabile, la tabella A ridetermina livelli di reddito e importi annui dell’assegno. Le tabelle 14 e 17 sono unificate nella nuova tabella 14, con livelli reddituali più graduati e importi che decrescono per scaglioni di 100 euro di reddito familiare. Sono inoltre aggiornate le decurtazioni per fratelli, sorelle e nipoti e le maggiorazioni per nuclei con oltre sette componenti.
Nuclei con un solo genitore e componenti inabili: tabelle 15 e 18
Per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore con componente inabile, nonché per quelli con un solo genitore senza figli minori ma con almeno un figlio maggiorenne inabile, la tabella B ridetermina livelli di reddito e importi annui dell’assegno. Le tabelle 15 e 18 sono unificate nella nuova tabella 15, con aggiornamento delle decurtazioni per fratelli, sorelle e nipoti e delle maggiorazioni per nuclei con più di sette componenti.
Rielaborazione delle tabelle mensili e abrogazioni
A seguito dell’unificazione, sono state rielaborate le nuove tabelle 14 e 15 con importi mensili e note sulle maggiorazioni e decurtazioni. Gli importi si applicano dal 1 gennaio 2008. Sono abrogate le tabelle 17 e 18.
Nuclei orfanili e nuclei senza figli con componenti inabili
Per i nuclei orfanili e per i nuclei senza figli con componenti inabili, gli importi dell’assegno sono rivalutati del 10 per cento dal 1 gennaio 2008, mentre i livelli di reddito restano invariati. Sono rielaborate le tabelle 13, 16, 19, 20A, 20B, 21C e 21D, con incremento del 10 per cento anche delle eventuali maggiorazioni per nuclei con oltre sette componenti.
Tabelle non interessate dalla rideterminazione
Le rimodulazioni e gli aumenti non si applicano alle altre tipologie di nuclei familiari. Restano invariati i livelli di reddito e gli importi delle tabelle 11, 12, 21A e 21B, con rinvio alle precedenti circolari richiamate nel testo.
Importi per diversi periodi di paga
Sono rielaborate anche le tabelle con importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali per i nuclei interessati. Le tabelle mantengono la stessa numerazione delle corrispondenti mensili, con l’indicazione del periodo di paga: allegati 5, 6, 7 e 8.
Adempimenti dei datori di lavoro
I datori di lavoro devono determinare, sulla base della documentazione disponibile e delle domande già presentate o presentate dal 1 gennaio 2008, l’assegno spettante dal 1 gennaio 2008 in funzione dei componenti del nucleo e del reddito familiare, applicando le tabelle allegate. L’importo è corrisposto per intero per le nuove domande e solo per la differenza per i beneficiari già in corso. È ammesso il conguaglio degli assegni relativi a periodi di paga già scaduti, usando il codice del quadro D del modello DM10 "L036", entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
Pagamento diretto e aggiornamento procedure
Per il pagamento diretto da parte dell’Istituto, le procedure automatizzate verranno aggiornate tempestivamente.
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