Sentenza n. 817/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della Sentenza n.145 del 2023 del Tribunale di Ferrara, pubblicata il 6/10/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ferrara n. 145/2023, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza parziale, limitato alla propria posizione, per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 145/2023, pubblicata il 6 ottobre 2023 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 23 giugno 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero e gli uffici scolastici intimati non si sono costituiti in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto a un giudicato civile eseguibile. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Ferrara, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta, su istanza di parte, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Ha inoltre riconosciuto, quale penalità di mora, gli interessi legali sulla somma liquidata dal giudice ordinario, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento, anche tardivo, oppure fino all'esecuzione sostitutiva del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure consequenziali all'inadempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti dell'amministrazione rimasta inadempiente rispetto a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione e previa notificazione del titolo all'amministrazione.
- Accertata la perdurante inadempienza, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine fissato nella sentenza, con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
- La penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato può essere determinata mediante applicazione degli interessi legali sulla somma liquidata dal giudice ordinario, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento, anche tardivo, o all'esecuzione sostitutiva del commissario ad acta.
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