Cassazione Penale, Sentenza n. 238/2023 del 09/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna della Corte d'assise di Firenze del 21/04/2004 (irrevocabile il 30/06/2006) per omicidio, occultamento di cadavere e porto/detenzione di arma. Il ricorso invocava nuove prove scientifiche (relazioni genetico-forensi sulla macchia ematica dell'ombrellone, analisi del terriccio sul coltello e sulle scarpe, perizia sul sacco che conteneva il cadavere rispetto alla custodia dell'ombrellone) e una nuova prova orale (dichiarazioni di Giuseppe Giglioli secondo cui la frequentazione della zona da parte del Bivona giustificherebbe gli agganci alle celle telefoniche). Il difensore ha censurato l'ordinanza della Corte d'appello per presunta violazione dell'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le presunte nuove prove scientifiche non siano idonee, anche in termini di ragionevole certezza, a dimostrare che il compendio probatorio originario non possa più sostenere la responsabilità penale dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio; la condanna si era infatti fondata su elementi autonomi e centrali (denuncia di scomparsa presentata dal Bivona, possesso del telefono della vittima, ricostruzione dei movimenti, tabulati telefonici, momento del cambio SIM) non rimessi in discussione dalle relazioni tecniche. Le dichiarazioni del Giglioli sono state ritenute generiche e non configurano una prova nuova idonea. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per manifesta inammissibilità/colpa ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 634, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato come base normativa per la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione pronunciata dalla Corte d'appello.
art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma cui il ricorrente faceva riferimento per censurare l'ordinanza; la Corte ha applicato il principio che la prova nuova deve essere idonea a dimostrare, in termini di ragionevole certezza, che il compendio probatorio originario non è più in grado di sostenere la condanna.
art. 616, cod. proc. pen.
Fondamento per la condanna alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione e per l'attribuzione di profili di colpa.
Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021 (principio giurisprudenziale citato)
Giurisprudenza richiamata che stabilisce il criterio secondo cui la prova nuova deve condurre, in termini di ragionevole sicurezza, all'accertamento di un fatto tale da escludere la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 (Leonardo)
Citazione utilizzata per affermare che la richiesta di revisione deve confrontarsi con l'intero impianto argomentativo della decisione di condanna e non solo proporre una diversa lettura del medesimo compendio probatorio.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di profili di colpa per impugnazioni manifestamente infondate, ai fini dell'attribuzione delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione tramite 'prova nuova' è necessario che la prova sia effettivamente nuova e che, valutata nel suo complesso, renda ragionevolmente sicuro che il precedente compendio probatorio non può più sostenere la condanna oltre ogni ragionevole dubbio.
- Una diversa interpretazione o una contestazione di elementi periferici del probatorio non è sufficiente se la condanna si fondava su elementi centrali e indipendenti non toccati dalle nuove prove.
- Relazioni tecniche che mirano a mettere in dubbio trace marginali (es. tracce ematiche, terriccio, contenitori) possono non essere decisive se non incidono sul nucleo fattuale su cui si è basata la condanna.
- Dichiarazioni orali generiche o prive di specificità probatoria non costituiscono di per sé prova nuova idonea alla revisione; occorre che siano precise, verificabili e rilevanti rispetto al quadro probatorio originale.
- Chi propone ricorso di revisione deve valutare il rischio di sanzioni economiche: una impugnazione manifestamente inammissibile può comportare condanna alle spese e ammenda alla Cassa delle ammende per profili di colpa.
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