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Sentenza

Sentenza n. 5997/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento di rigetto definitivo, avente ad oggetto le transazioni di cui alle leggi 29 Novembre 2007, n. 222 e 24 Dicembre 2007, n. 244, RIDAB n. 004453 del 18.01.2010, trasmesso a mezzo pec in data 27 Settembre 2022 e per la declaratoria del diritto di esso ricorrente ad essere ammesso alla stipula della transazione di cui alle leggi 29 Novembre 2007, n. 222 e 24 Dicembre 2007, n. 244, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente, qualora a quest'ultima venisse riconosciuto il diritto a beneficiare della transazione di cui alle leggi 29 Novembre 2007, n. 222 e 24 Dicembre 2007, n. 244, nonché in estremo subordine per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno, anche in termini di perdita di chance, per non aver potuto, la ricorrente, usufruire dell'equa riparazione ex art. 27-bis L. 114/2014, con riserva di avanzare anche ulteriore domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento assunto dal Ministero della Salute, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202216083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto definitivo della domanda di ammissione alla stipula di una transazione prevista dalle leggi 29 novembre 2007, n. 222 e 24 dicembre 2007, n. 244

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento di rigetto definitivo, trasmesso via PEC il 27 settembre 2022, relativo alle transazioni previste dalle leggi n. 222/2007 e n. 244/2007. Aveva chiesto l'annullamento dell'atto, la declaratoria del diritto a essere ammessa alla stipula della transazione e il risarcimento del danno, anche per perdita di chance, per non aver potuto usufruire dell'equa riparazione prevista dall'art. 27-bis della legge n. 114/2014. Con atto depositato il 19 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia non è stata ritenuta idonea a determinare l'estinzione del giudizio, poiché non rispettava le prescrizioni formali dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. Tuttavia, il giudice ha rilevato che, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., fatti, atti o comportamenti univoci successivi alla proposizione del ricorso possono dimostrare la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione. La dichiarazione depositata è stata quindi valorizzata come comportamento univoco incompatibile con la permanenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate in ragione della decisione in rito.

Norme richiamate

  • art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso deve rispettare le forme previste dalla disposizione; in mancanza, non può fondare una pronuncia di estinzione del giudizio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    Anche una rinuncia irrituale può costituire comportamento univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e consentire la dichiarazione di improcedibilità.

  • art. 27-bis l. 114/2014

    La disposizione è richiamata quale base della domanda sostanziale di equa riparazione, senza che il giudice ne esamini il merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso che non rispetta le forme prescritte dall'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. non determina l'estinzione del giudizio.
  • Una dichiarazione di rinuncia irrituale può comunque essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale comportamento univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • Quando dagli atti o dal comportamento della parte emerga in modo univoco la perdita dell'interesse alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché estinto per rinuncia irrituale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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