Ordinanza n. 1527/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo, datato 8 settembre 2025 e del presupposto provvedimento di archiviazione e/o revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico dell'Immigrazione e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato e presupposta archiviazione e/o revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il datore di lavoro ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia al Cairo l'8 settembre 2025, nonché il presupposto provvedimento di archiviazione e/o revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottato dallo Sportello Unico dell'Immigrazione. Il giudice ha rilevato, ai fini cautelari, l'assenza del fumus boni iuris: secondo la costante giurisprudenza della Sezione, il datore di lavoro è privo di legittimazione a impugnare il diniego del visto, riferito alla posizione del lavoratore straniero; inoltre, il datore non ha allo stato interesse a coltivare l'impugnazione della presupposta revoca del nulla osta, poiché il diniego del visto non è stato impugnato dal lavoratore.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha escluso la legittimazione del datore di lavoro a contestare il diniego del visto d'ingresso e ha rilevato il difetto attuale di interesse a impugnare la revoca o archiviazione del nulla osta, in assenza di impugnazione del diniego del visto da parte del lavoratore interessato. Non è stata svolta una valutazione specifica sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per assenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il datore di lavoro non è legittimato a impugnare il diniego del visto d'ingresso riferito al lavoratore straniero, secondo l'indirizzo richiamato dal giudice.
- In presenza di un diniego del visto non impugnato dal lavoratore interessato, il datore di lavoro non ha, allo stato, interesse a coltivare l'impugnazione della presupposta archiviazione o revoca del nulla osta al lavoro subordinato.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, già a una valutazione sommaria, difetti il fumus boni iuris per carenza di legittimazione o di interesse a ricorrere.
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