Sentenza del 14/07/2016 n. 75 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Imposte dirette - Redditi prodotti all'estero - Omessa presentazione della dichiarazione - Detrazione delle relative imposte - Non spetta -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di avere diritto alla detrazione delle imposte estere in applicazione della Convenzione italo-germanica contro le doppie imposizioni e della generale disposizione di favore prevista dall’art. 169 del d.P.R. n. 917/1986, nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia. Contestava quindi l’applicazione dell’art. 165, comma 8, del d.P.R. n. 917/1986, che esclude il credito d’imposta quando i redditi esteri non sono stati dichiarati.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata respinta. La sentenza ha stabilito che l’art. 165, comma 8, del d.P.R. n. 917/1986 esclude il credito d’imposta in caso di omessa dichiarazione e che tale previsione non è superata né dall’art. 169 del medesimo decreto, né dalla prevalenza delle fonti internazionali prevista dall’art. 75 del d.P.R. n. 600/1973, né dalla Convenzione italo-germanica. La disposizione è stata qualificata come norma interna a contenuto sanzionatorio, fondata sui principi di legalità e tassatività, che collega la perdita del beneficio alla violazione dell’obbligo di presentare correttamente la dichiarazione.
Norme richiamate
Art. 165, comma 8, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
La norma impedisce di beneficiare del credito per le imposte estere quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi. La conseguenza opera come effetto sanzionatorio della violazione dell’obbligo dichiarativo.
Art. 169 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La disposizione di generale favore tributario non consente di derogare alla specifica preclusione prevista dall’art. 165, comma 8, per l’omessa dichiarazione.
Art. 75 del d.P.R. n. 600/1973
Il principio di prevalenza delle fonti internazionali non elimina l’applicazione della norma interna che subordina il riconoscimento del credito d’imposta al rispetto dell’obbligo dichiarativo.
Convenzione italo-germanica contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 459/1992
La Convenzione contro le doppie imposizioni non è stata ritenuta incompatibile con la preclusione interna, poiché quest’ultima disciplina la perdita del beneficio per una violazione procedurale e dichiarativa del contribuente.
Massime di principio
- Il credito d’imposta per imposte pagate all’estero deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi secondo le modalità previste dalla normativa interna; l’omessa dichiarazione può comportarne la perdita definitiva.
- Le convenzioni contro le doppie imposizioni garantiscono il coordinamento sostanziale tra gli ordinamenti, ma non necessariamente impediscono agli Stati di prevedere condizioni procedurali o sanzioni collegate agli obblighi dichiarativi.
- Una norma interna specifica che subordina un beneficio fiscale alla presentazione della dichiarazione può prevalere, sul piano applicativo, rispetto a una disposizione generale di favore.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra il diritto sostanziale a evitare la doppia imposizione e le condizioni formali necessarie per esercitare il credito: la violazione degli obblighi dichiarativi può far perdere il beneficio anche se l’imposta estera è stata effettivamente pagata.
- La verifica della tempestiva presentazione della dichiarazione e della corretta indicazione dei redditi e delle imposte estere è quindi essenziale prima di invocare una convenzione internazionale o il credito d’imposta.
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