Cassazione Penale, Sentenza n. 38984/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 17/10/2022 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. L'imputato contestava la mancanza e l'illogicità della motivazione sull'affermazione della responsabilità penale, deducendo che la sentenza avrebbe erroneamente fondato la responsabilità sull'apposizione della fotografia dell'imputato su una carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ad altro soggetto; che il documento conteneva comunque generalità vere e la fotografia del possessore e pertanto non era idoneo a ingannare la fede pubblica; che mancava prova tecnica della contraffazione dei timbri e dei sigilli e che il dolo non risultava provato, atteso che l'imputato possedeva passaporti italiani e statunitensi e non avrebbe avuto necessità della carta d'identità per l'espatrio. Ha altresì dedotto vizi di qualificazione del fatto e travisamento della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il possesso di un documento valido per l'espatrio recante la foto del possessore ma false generalità rientra nell'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., in quanto implica la partecipazione alla contraffazione (anche mediante la messa a disposizione della fotografia). La sentenza di merito aveva rilevato che il ricorrente, controllato dalla polizia, aveva esibito una carta d'identità valida per l'espatrio con il suo nome e la sua foto ma rilasciata ad altro soggetto e poi annullata; che il documento era stato utilizzato per un prelievo presso un ufficio postale; e che il ricorrente aveva dichiarato di essersi rivolto "a un amico" per ottenere il documento, ammettendo di non aver richiesto il rilascio all'ufficio comunale competente. Tale argomentazione è stata ritenuta congrua e logica. Per l'evidente inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen., comma 2
Il comma 2 punisce più gravemente chi fabbrica, forma o detiene per uso diverso da personale un documento valido per l'espatrio con false generalità, nonché chi lo detiene per uso personale avendo concorso nella sua contraffazione; la giurisprudenza interpreta il possesso di un documento con la foto del possessore ma con generalità altrui come indice di concorso nella contraffazione
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e all'ammenda quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile per colpa, come nel caso di ricorso ritenuto manifestamente inammissibile
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Limita l'esposizione dei motivi di ricorso in Cassazione entro i limiti stabiliti dalla norma; nel caso il ricorso è stato esaminato nei limiti di ammissibilità
Massime di principio
- Il possesso di un documento valido per l'espatrio recante la fotografia del possessore ma intestato ad altro soggetto può integrare l'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., in quanto configura partecipazione alla contraffazione, anche se non emerge una perizia tecnica sui timbri
- L'utilizzo concreto del documento (es. per prelevare denaro) e le dichiarazioni dell'interessato circa la provenienza del documento (es. ottenuto tramite terzi) rafforzano l'affermazione del dolo e dell'offensività del fatto
- La mancata produzione di una consulenza tecnica sui timbri o sigilli non è automaticamente dirimente: il giudice può fondare la decisione su elementi di fatto e sulla ricostruzione logica e coerente degli eventi
- In Cassazione non è ammessa la semplice rinnovazione della valutazione di merito: i motivi devono indicare in modo specifico e circostanziato il travisamento della prova o i vizi di diritto per essere ammissibili
- Ricorsi manifestamente infondati o generici possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni pecuniarie e condanna al pagamento delle spese processuali
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