Cassazione Penale, Sentenza n. 31158/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8/05/2023 che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra: a) la condanna per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) commessa fino al 2010 (sentenza Corte d'appello Napoli 27/11/2019, irrevocabile 01/04/2021) e b) la condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) per il periodo 2011-2015 (sentenza Corte d'appello Napoli 09/04/2018, irrevocabile 21/06/2019). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 81 c.p. (unicità del disegno criminoso) sostenendo che dalle sentenze e da altro provvedimento (GIP 25/11/2020) emergerebbero indici chiari di un unico progetto criminoso, con sostanziale sovrapponibilità dei partecipanti e obiettivi comuni (monopolio del narcotraffico per il clan Contini), e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che vi fosse una frattura e una estemporaneità nella adesione al secondo sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha escluso le conclusioni del Procuratore Generale depositate oltre termine e ha annullato l'ordinanza impugnata, ritenendo che il giudice dell'esecuzione non avesse adeguatamente applicato i criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione tra reati associativi. In particolare la Corte ha richiamato la necessità di valutare indicatori concreti (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmabilità dei reati) e ha osservato che variazioni nella compagine associativa, nell'ambito territoriale o nell'estensione dei reati non comportano automaticamente la rottura della continuità associativa, salvo prova che sia intervenuto un diverso patto criminale o la definitiva cessazione dell'associazione originaria. Con queste premesse la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame, libero nei poteri ma conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione
Norma invocata quale titolo per chiedere il riconoscimento della continuazione tra condanne passate in giudicato; la Corte richiama i criteri giurisprudenziali necessari per applicarla correttamente
art. 416-bis cod. pen.
associazione di tipo mafioso
Fatto oggetto della prima sentenza (adesione al clan Contini fino al 2010). La Corte richiama che la permanenza di reati fine (es. traffico di stupefacenti) nell'ambito della stessa associazione non esclude a priori la continuazione
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
Fatto oggetto della seconda sentenza (2011-2015). La decisione valuta la possibilità che tale sodalizio costituisse una costola operativa dell'associazione camorristica precedente, rilevando la necessità di valutare continuità programmatica e compagine
art. 81 cod. pen.
violazione dedotta dal ricorrente (unicità del disegno criminoso)
Articolo richiamato nel gravame a supporto della tesi di un unico disegno criminoso; la Corte delibera che la verifica dell'unicità richiede approfondita indagine sugli indicatori di continuità
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
termine per il deposito della requisitoria del P.G.
La Corte ha ritenuto tardiva la requisitoria del Procuratore generale depositata oltre il termine dei 15 giorni anteriori all'udienza camerale e ne ha escluso le conclusioni dal giudizio
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza richiamata per i criteri di riconoscimento della continuazione: necessità di indicatori concreti (omogeneità, contiguità, programmabilità) e che la mera presenza di alcuni indici non basta se i reati successivi sono frutto di determinazione estemporanea
Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016 (Napolitano)
Richiama che, in caso di appartenenza a diversi sodalizi, la continuazione tra reati associativi richiede indagine specifica sulla natura, operatività e continuità dei sodalizi, valutando contiguità temporale, programmi operativi e compagine
Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012 (Moccia)
Precisa che variazioni nella compagine, estensione dell'attività o ampliamento territoriale non implicano di per sé la cessazione dell'associazione; per ritenere intervenuta una diversa associazione occorre prova di un diverso patto criminale o di un evento traumatico che determini la cessazione
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati richiede una valutazione complessiva e concreta di diversi indicatori (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità, programmabilità); non è sufficiente la presenza isolata di uno di essi.
- Nel caso di reati associativi, cambiamenti nella compagine, ampliamenti territoriali o estensione dell'attività criminosa non interrompono automaticamente la continuità associativa: è necessario provare che sia intervenuto un diverso patto criminale o la definitiva cessazione dell'associazione originaria.
- La valutazione della continuità tra più sodalizi richiede esame della natura e operatività concreta delle organizzazioni, dei programmi operativi e della sovrapponibilità dei partecipanti e degli obiettivi.
- Elementi probatori tratti da provvedimenti non ancora definitivi (non ancora passati in giudicato) hanno rilevanza limitata ai fini dell'esecuzione e devono essere valutati con cautela; tuttavia la giurisprudenza deve considerare tutte le sentenze acquisite nell'istruttoria per valutare la continuità.
- Le deduzioni e le memorie del pubblico ministero depositate oltre i termini processuali previsti possono essere escluse dal giudizio in sede di legittimità.
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