Cassazione Civile, Sentenza n. 30580/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Gruppo Gamma ha chiesto il pagamento di C 556.530,81 per prestazioni rese in forza di un contratto d'appalto (progettazione e allestimento di uno stand per la partecipazione della Regione alla Borsa Internazionale del Turismo 2008-2010). Dopo l'emissione di decreto ingiuntivo e l'esecuzione parziale del contratto (prima annualità), la Regione ha annullato in autotutela l'aggiudicazione (31/10/2008) per sussistenza di causa di esclusione relativa al rinvio a giudizio del legale rappresentante di una società mandante. La controversia verteva sulla competenza giurisdizionale (giudice amministrativo vs giudice ordinario) e, in subordine, sulla validità/efficacia dell'art. 12 contrattuale che prevedeva la mancata corresponsione anche per prestazioni già rese in caso di causa impeditiva alla partecipazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha accolto il ricorso della Gruppo Gamma, cassando la sentenza della Corte d'appello di Palermo e dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. I giudici di legittimità hanno ritenuto che, allo stato di fatto e di legge al momento della notifica del ricorso monitorio (8/10/2008), l'atto di autotutela (annullamento dell'aggiudicazione) non era ancora intervenuto e che le domande principali erano dirette alla tutela di diritti soggettivi (pagamento del corrispettivo, riduzione della penale, indennizzo per arricchimento senza causa). Pertanto la cognizione spetta al giudice ordinario, che dovrà decidere anche sull'applicabilità ed interpretazione dell'art. 12 contrattuale e sulle conseguenze dell'annullamento successivo.
Norme richiamate
Costituzione
Richiamate in relazione al riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario e ai principi che regolano la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi
Codice civile
art. 2041; artt. 1458, 1467; art. 1372; art. 1322
Art. 2041 (arricchimento senza causa) richiamato come possibile rimedio civilistico; artt. 1458 e 1467 riferiti alla non ripetibilità e tutela delle prestazioni eseguite; articoli sul contratto evidenziano la natura privatistica dell'accordo tra PA e privato
Codice di procedura civile
art. 5; art. 386; art. 383, comma 3; art. 360, comma 1, n. 1; art. 643
Art. 5 (tempus regit actum) usato per stabilire la legge e lo stato di fatto rilevanti al momento della proposizione della domanda; art. 386 per individuare la natura della posizione giuridica dedotta; art. 383 per rimessione al giudice di merito; art. 360 motivo di cassazione; art. 643 sulla pendenza della lite
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti)
art. 38, comma 1, lett. f); artt. 11 e 12; art. 244
Art. 38 citato rispetto ai motivi di esclusione dalla gara; la disciplina del 2006 richiamata per il contesto normativo degli appalti anteriori al 2010
D.lgs. 20 marzo 2010, n. 53
art. 7; art. 9; art. 245-bis
Richiamato per spiegare la disciplina introdotta in tema di efficacia/inefficacia del contratto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione e il potere del giudice amministrativo di definire la sorte del contratto; tuttavia la Corte ha ritenuto quella disciplina non applicabile ratione temporis al caso
Codice del processo amministrativo (c.p.a.)
artt. 121 ss.; art. 133, comma 1, lett. e)
Richiamati in relazione alla competenza del giudice amministrativo nella disciplina post-2010 per la dichiarazione di inefficacia del contratto e per sanzioni alternative; ma non applicabili al momento della proposizione della domanda nel caso concreto
Legge 7 agosto 1990, n. 241
art. 21-quinquies; art. 21-nonies
Norme sul potere della PA di revoca e annullamento d'ufficio; la Corte distingue tra controversie che impugnano l'esercizio di questi poteri (competenza amministrativa) e controversie per diritti soggettivi derivanti dal contratto (competenza ordinaria)
Codice di procedura amministrativa
Richiamati nella discussione sulla competenza, ma la Corte valuta la rilevanza temporale e sostanziale delle norme al momento della proposizione della domanda
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base alla legge e allo stato di fatto esistenti al momento della proposizione della domanda (principio tempus regit actum): atti successivi non radicano automaticamente competenza diversa
- Se la domanda principale mira al riconoscimento di diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto (es. pagamento, riduzione penale contrattuale, arricchimento senza causa), la competenza spetta al giudice ordinario anche se l'amministrazione ha poi adottato atti di autotutela
- La giurisdizione amministrativa è esclusiva quando il petitum è diretto a censurare l'esercizio di poteri autoritativi della PA (annullamento/revoca dell'aggiudicazione) e quando la normativa applicabile al momento della domanda attribuisce espressamente al giudice amministrativo il potere di decidere sulla sorte del contratto
- Il privato può scegliere il rimedio più opportuno: impugnare l'atto amministrativo davanti al giudice amministrativo oppure agire davanti al giudice ordinario per ottenere l'esecuzione dei diritti contrattuali; il giudice ordinario può comunque interpretare e, se necessario, disapplicare incidentalmente l'atto amministrativo
- Clausole contrattuali che escludono il pagamento per prestazioni già rese devono essere interpretate e valutate dal giudice ordinario quando la controversia verte sul diritto al corrispettivo e l'esecuzione parziale è precedente all'atto amministrativo di caducazione
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