Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/12/2021 n. 38295 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Con l'avviso di accertamento l'Ufficio ha disconosciuto, ai fini IRES, IRAP e IVA, costi per spese di trasporto risultanti da fatture emesse da C.G. che riportavano una partita IVA diversa (quella del padre C.A., attività cessata). L'Ufficio ha contestato la mancanza di "elementi certi e precisi" e l'ineffettività dei costi; la contribuente ha impugnato davanti alla CTP che le ha dato ragione, ma la CTR ha riformato accogliendo l'Ufficio ritenendo i costi non provati/inesistenti. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) presunta contraddizione fra contestazione ed esito, (2) violazione del DPR n.633/1972 artt.6 e 21 sulle fatture, (3) mancata indicazione degli elementi certi ex art.109 TUIR, (4) contrasto con giudicati di annate precedenti, (5) applicazione errata della normativa anti-deduzione (L.537/1993 art.14 comma 4-bis modificata dal D.L.16/2012) e questioni relative alla detraibilità IVA. La Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibili il secondo e terzo per tentativo di rivalutazione del merito o per mancanza di collegamento con la ratio decidendi, infondato il quarto per insussistenza di effetto vincolante di giudicati su operazioni diverse e autonome, e il quinto in gran parte inammissibile (confermando che la norma anti-deduzione si applica alle operazioni soggettivamente inesistenti e richiamando la valutazione di fatto della CTR sull'assenza della buona fede ai fini IVA).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato e la sentenza della CTR confermata. Non si è disposto sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha concluso che i costi contestati sono stati ritenuti non effettivi/inesistenti per carenza della prova della loro esistenza e per gravi elementi di irregolarità nelle fatture (partita IVA difforme, omessi adempimenti dell'emittente, utilizzo delle fatture nella contabilità interna). Decisione resa il 27 ottobre 2021, depositata il 3 dicembre 2021.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel contesto dell'esame dei punti decisivi rilevabili d'ufficio e della correttezza motivazionale della sentenza impugnata; la Corte ha valutato che non vi sia omissione di un punto decisivo.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Norma invocata come criterio per i motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme); la Corte ha utilizzato tali parametri per valutare ammissibilità e fondatezza dei motivi.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6 e 21

    Norme relative agli obblighi documentali e all'emissione delle fatture e alla detrazione IVA; il ricorso chiedeva la loro applicazione ma la Corte ha ritenuto la censura come rivalutazione del merito non consentita in Cassazione.

  • art. 109 TUIR

    Stabilisce requisiti di certezza e rappresentazione dei costi ai fini della deducibilità; la CTR ha ritenuto che la contribuente non abbia provato l'effettività dei costi, ergo mancava il requisito previsto dall'art.109.

  • D.P.R. n. 633 del 1973, art. 41, comma 3

    Citato nel ricorso in combinato disposto con art.109 TUIR; la Corte ha giudicato la censura priva di collegamento con la ratio decidendi e quindi inammissibile.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 9 comma 1

    Norma relativa alle sanzioni e agli aspetti formali collegati alle violazioni IVA; richiamata nel contesto della contestazione sulla regolarità delle fatture.

  • L. n. 537 del 1993, art. 14 comma 4-bis (come modificato dal D.L. n.16 del 2012, art.8 conv. L.44/2012)

    Disposizione che preclude la deducibilità di costi riferibili ad attività costituenti delitto non colposo. La Corte ha ribadito che tale disposizione è applicabile solo alle operazioni soggettivamente inesistenti; nel caso concreto la CTR ha ritenuto le operazioni oggettivamente inesistenti, quindi la norma specifica non veniva applicata per la deduzione IRPEF/IRES.

Massime di principio

  • Per dedurre costi ai fini delle imposte dirette occorre provare l'effettività e la certezza degli elementi (art.109 TUIR): fatture irregolari o discordanti (es. partita IVA non corrispondente) possono far ricadere l'onere probatorio sulla parte contribuente e determinare il disconoscimento dei costi.
  • La mera esibizione della fattura non è sempre sufficiente: il giudice valuta la complessiva attendibilità, ad esempio adempimenti omessi dall'emittente, ripetute anomalie e il comportamento contabile dell'acquirente (uso interno delle fatture).
  • La normativa che vieta la deduzione per operazioni collegabili a delitti (modifiche introdotte dal D.L.16/2012) si applica principalmente alle operazioni soggettivamente inesistenti; va quindi distinta la fattispecie di operazione soggettivamente inesistente da quella oggettivamente inesistente o semplicemente non provata.
  • Ai fini IVA la detrazione può essere preclusa in presenza di mancanze che escludono la buona fede del cessionario/committente; la valutazione della buona fede è fattuale e non riesaminabile in sede di legittimità oltre i limiti della motivazione.
  • Sentenze che accertano posizioni debitorie in anni diversi non vincolano automaticamente giudizi su operazioni diverse o autonome; il giudicato si estende solo a elementi di fatto o giuridici di carattere permanente o pluriennale.
  • In casi simili conviene conservare e produrre prova documentale completa: contratti, ordini, conferme d'ordine, ricevute di consegna, pagamenti tracciati, corrispondenza commerciale e ogni elemento che possa dimostrare che il servizio/performance è stato effettivamente reso e che l'emittente era titolare di partita IVA attiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.