Cassazione Civile, Ordinanza n. 26168/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a tributi per gli anni 2003-2005. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; l'Ufficio aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per difetto di specificità, ritenendo che l'Amministrazione non avesse spiegato le ragioni della richiesta di riforma. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 342 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che nel processo tributario l'appello è specifico anche quando l'Amministrazione riproponga le stesse difese svolte in primo grado a sostegno della legittimità del proprio operato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che nel processo tributario, quando l'Amministrazione finanziaria in appello si limita a ribadire e riproporre le ragioni e argomentazioni già poste a base della legittimità dell'atto impugnato in primo grado, l'onere di impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 deve considerarsi assolto. Tale norma, infatti, ha natura speciale rispetto all'art. 342 c.p.c. Per questo la sentenza della CTR, che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio, è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché esamini il merito della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La cartella di pagamento era stata emessa all'esito del controllo automatizzato previsto da questa disposizione.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario l'onere di specificità dell'appello può risultare assolto anche mediante la riproposizione delle difese già svolte in primo grado contro la pretesa tributaria; la norma è qualificata come speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.
art. 342 c.p.c.
È richiamato come parametro generale di specificità dell'atto di appello, ma nel rito tributario cede alla disciplina speciale dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio di legittimità dedotto per la censura della declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello dell'Amministrazione finanziaria soddisfa il requisito di specificità anche quando si limiti a ribadire o riproporre le argomentazioni già poste a fondamento della legittimità dell'atto impugnato in primo grado.
- L'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c. e disciplina autonomamente il contenuto dell'appello nel contenzioso tributario.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è erronea quando l'atto di gravame consenta comunque di individuare le ragioni di censura della decisione di primo grado attraverso la riproposizione delle difese già articolate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26153/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26154/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26155/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26156/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26157/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26158/2022 del 06/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →