Cassazione Civile, Ordinanza n. 10090/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di numerose intimazioni di pagamento e delle sottostanti cartelle esattoriali relative a diversi tributi e annualità. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione nei limiti indicati in motivazione, mentre la società aveva proposto ricorso per cassazione con sei motivi: nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione ex art. 36 d.lgs. 546/1992; ultrapetizione per avere la CTR deciso su questioni non devolute; carenza di motivazione su questioni fondamentali; inesistenza/nullità della notifica dell'appello, ritenuta sanata indebitamente dalla costituzione in giudizio; omessa produzione delle cartelle e delle relate di notifica in originale; omessa motivazione sull'eccezione di nullità delle cartelle per mancata indicazione della base di calcolo di interessi e aggio. Con memoria successiva la ricorrente ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse per effetto della revocazione, ex art. 395 n. 3 c.p.c., della sentenza della CTR impugnata, revocazione che risultava intervenuta con sentenza divenuta irrevocabile.
La decisione
La Corte ha preso atto che la sentenza della CTR impugnata era stata revocata con successiva pronuncia di revocazione divenuta irrevocabile. Ha quindi applicato il principio per cui la revoca della sentenza d'appello oggetto di ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere e l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'interesse ad impugnare deve sussistere anche al momento della decisione. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le spese sono state compensate per la sopravvenienza dell'evento e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
sottoscrizione della sentenza
è richiamato nel primo motivo come parametro per dedurre la nullità della sentenza tributaria per mancanza delle sottoscrizioni prescritte
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene indicato dai motivi secondo, quarto, quinto e sesto come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione
art. 111, comma 6, Cost.
invocato per censurare la mancanza di motivazione della sentenza impugnata
art. 132, comma 4, c.p.c.
richiamato a sostegno della doglianza di motivazione apparente o mancante
art. 395 n. 3 c.p.c.
è la norma sulla revocazione per errore di fatto, base della successiva revoca della sentenza impugnata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in ragione della sopravvenienza che ha determinato l'inammissibilità del ricorso
Cass. S.U. n. 10553/2017
richiamata per affermare che la revoca della sentenza d'appello impugnata comporta cessazione della materia del contendere e inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
Cass. S.U. n. 28383/2020
richiamata per escludere il raddoppio del contributo unificato quando l'esito sfavorevole dipende da evento sopravvenuto
Massime di principio
- L'interesse a impugnare deve permanere fino al momento della decisione della Corte di cassazione; se la sentenza impugnata viene successivamente revocata, viene meno l'oggetto del ricorso e il giudizio diventa inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La revocazione della sentenza d'appello oggetto di ricorso per cassazione determina cessazione della materia del contendere, anche se la sentenza di revocazione potrebbe a sua volta essere impugnata: tale eventualità non fa rivivere l'interesse ormai cessato.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione, può disporsi la compensazione delle spese e non opera automaticamente il raddoppio del contributo unificato.
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