Cassazione Penale, Sentenza n. 14040/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Denaro impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello (contro la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 28/10/2021) per presunto difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. comma 1-bis. In cassazione lamentava violazione della legge processuale e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p. lett. c) ed e)), violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per il rifiuto di valutare le prove dibattimentali e per il mancato esame di testi della difesa (richiamando art. 491 c.p.p.), nonché la violazione dell'art. 116 c.p.c. e dei rimedi ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (n.4 o n.5). Denaro chiedeva l'annullamento dell'ordinanza per carenza e illogicità della motivazione e per un presunto falso presupposto sul rito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse legittimamente dichiarato inammissibile l'appello per difetto della specificità dei motivi, ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p., introdotto dalla Riforma Cartabia. La cassazione ha rilevato che il ricorso non conteneva una critica ragionata alla decisione di inammissibilità: Denaro ha prodotto doglianze generiche e spesso estranee al contenuto dell'ordinanza (richiami a norme di rito civile, dogliane non pertinenti), senza confutare punto per punto le argomentazioni della Corte d'appello. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e ad una sanzione aumentata a favore della cassa delle ammende di Euro 5.000,00.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)
Ha introdotto nel codice di procedura penale il comma 1-bis all'art. 581, innalzando il requisito di specificità dei motivi di appello e rafforzando il sindacato di ammissibilità del giudice di appello.
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-bis
è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione
La Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile l'appello del ricorrente ritenendo che i motivi non contestassero in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto espresse nella decisione di primo grado.
Sezioni Unite, sent. n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata
Principio recepito dalla Riforma Cartabia: l'appello deve contenere rilievi espliciti e argomentati; la Corte di cassazione ha richiamato questo principio per conformare il controllo sull'ammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme invocate dal ricorrente per denunciare inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione/violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non pertinenti rispetto al motivo di inammissibilità.
art. 491, comma 1 cod. proc. pen.
Norma sul vizio di nullità per violazione del diritto di difesa: il ricorrente aveva sostenuto di aver sollevato tale eccezione in primo grado e di averla poi impugnata in appello, ma la Corte d'appello aveva ritenuto il motivo di appello non specifico; la cassazione non ha ritenuto sufficiente la formulazione del ricorso.
art. 116 cod. proc. civ.
Norma del rito civile richiamata dal ricorrente per questioni di valutazione della prova; la Corte di cassazione ha ritenuto l'invocazione non perspicua e non pertinente nel contesto di un ricorso contro un'ordinanza di inammissibilità in sede penale.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ.
Norme civili richiamate dal ricorrente per delimitare l'ambito di sindacato della Cassazione; la Corte ha osservato che tali riferimenti a disposizioni del rito civile erano estranei e non chiarivano la specificità dei motivi di appello.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Costituzione, artt. 24 e 111
Richiamati dal ricorrente in tema di diritto di difesa e giusto processo; la Corte ha ritenuto che tali principi non giustificassero una critica generica all'ordinanza di inammissibilità senza una contestazione specifica delle ragioni della Corte d'appello.
Massime di principio
- Dopo la Riforma Cartabia (art. 581 c.p.p. comma 1-bis) l'appello in materia penale richiede specificità puntuale: ogni motivo deve indicare esattamente quali passaggi della decisione impugnata si contestano e perché.
- Se la Corte d'appello dichiara l'appello inammissibile per difetto di specificità, il ricorso per cassazione deve contenere una critica ragionata e circostanziata alla decisione di inammissibilità: è necessario confutare punto per punto le argomentazioni che il giudice di appello ha svolto.
- Doglianze generiche su violazioni del diritto di difesa o richiami astratti a norme (anche costituzionali o del rito civile) non sono sufficienti se non sono collegate, in modo chiaro e particolareggiato, alle ragioni per cui i motivi di appello avrebbero dovuto essere ritenuti specifici.
- Non è opportuno invocare norme di diritto civile (art. 116 c.p.c., art. 360 c.p.c.) in modo generico in un ricorso penale: la loro rilevanza deve essere espressamente motivata e funzionale alla censura proposta.
- Quando si lamenta omissione di esame di prove o mancata ammissione di testi, bisogna indicare esattamente dove nel provvedimento impugnato il giudice abbia omesso il rilievo e dimostrare la rilevanza decisiva delle prove omissionate rispetto ai punti contestati.
- Per evitare sanzioni e condanne alle spese, il difensore deve curare la forma e la specificità dei motivi dell'impugnazione: elencare capi e punti della decisione, riportare estratti rilevanti e spiegare il nesso logico tra contestazione e decisione impugnata.
- Nel preparare un ricorso contro un'ordinanza di inammissibilità, è essenziale produrre una ricostruzione puntuale delle ragioni per cui la Corte d'appello avrebbe erroneamente valutato la specificità, invece di limitarsi a dedurre vizi generici di legittimità o di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13809/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13810/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13816/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13817/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13818/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13819/2025 del 09/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →