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Sentenza

Sentenza del 07/10/2019 n. 2768 - Comm. Trib. Prov. Salerno

Massima n. 244/2019 - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - PRESCRIZIONE DEL CREDITO - Decorre dalla data di notifica della prodromica cartella di pagamento - Atto interruttivo - Necessita di prova - Mancanza di prova - Estinzione del credito.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 27/9/2018, limitatamente ad alcune cartelle esattoriali prodromiche, eccependo principalmente la prescrizione dei crediti, oltre alla decadenza, all'inesistenza o irregolarità delle notifiche, alla violazione dell'art. 1283 c.c. e alla mancata indicazione del calcolo degli interessi. L'Agenzia ha sostenuto la regolarità delle notifiche, l'intempestività del ricorso, il mancato decorso della prescrizione e la correttezza degli interessi.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. La Commissione ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulle doglianze relative a due cartelle riguardanti sanzioni amministrative, ritenendo competente il giudice di pace ai sensi della legge n. 689/1981. Per le restanti cartelle, ha accertato che tra la loro notifica e l'intimazione di pagamento erano trascorsi più di dieci anni, oppure, per la tassa automobilistica del 2004, più di tre anni. Poiché l'Agenzia non ha provato l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, i crediti sono stati dichiarati estinti e l'intimazione è stata dichiarata nulla limitatamente a tali importi. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 689/1981

    Le controversie relative alle sanzioni amministrative devono essere proposte davanti al giudice competente secondo i rimedi previsti da tale legge; nel caso concreto, la Commissione tributaria ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 72

    La norma è stata invocata dal contribuente a sostegno di un'eccezione di decadenza, ma la decisione riportata si fonda principalmente sull'intervenuta prescrizione.

  • Codice civile, art. 1283

    La disposizione è stata richiamata dal contribuente in relazione agli interessi, ma la sentenza non sviluppa una specifica motivazione su tale profilo.

Massime di principio

  • La prescrizione di un credito tributario o connesso alla riscossione deve essere verificata calcolando il periodo compreso tra la notifica della cartella o dell'atto prodromico e l'intimazione di pagamento, applicando il termine previsto per quello specifico credito.
  • L'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza e la validità degli eventuali atti interruttivi della prescrizione; in mancanza di tale prova, il decorso del termine conduce all'estinzione del credito.
  • La notifica della cartella non rende il credito imprescrittibile né lo assoggetta automaticamente al termine ordinario decennale: il termine dipende dalla natura della pretesa, salvo specifici effetti derivanti da un titolo giudiziale definitivo.
  • Quando l'intimazione riguarda più cartelle, il giudice deve esaminare la prescrizione separatamente per ciascun credito e può annullare l'intimazione solo limitatamente agli importi prescritti.
  • Per le sanzioni amministrative non tributarie può sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, spesso del giudice di pace, anziché quella del giudice tributario; occorre quindi individuare previamente la natura del credito e il giudice competente.

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