Sentenza del 07/10/2019 n. 253 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Costituzione convenuto ed appellato -Tardiva costituzione - Decadenza - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tardiva costituzione non comporta la nullità dell'atto, poiché la legge non prevede espressamente tale conseguenza e vige il principio di tassatività delle nullità processuali. Tuttavia, determina la decadenza dalla facoltà di proporre domande, eccezioni o svolgere attività processuali soggette a preclusione. Il convenuto o appellato tardivamente costituito deve quindi accettare il processo nello stato in cui si trova.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda gli effetti della costituzione tardiva del convenuto o dell'appellato nel processo tributario, alla luce degli articoli 23 e 54 del D.Lgs. 546/1992. È stato contestato se tale tardività comporti la nullità della costituzione o, invece, soltanto la decadenza dalla possibilità di compiere attività processuali ormai precluse.
Norme richiamate
Articolo 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina la costituzione in giudizio del resistente nel processo tributario e le relative preclusioni derivanti dalla tardiva costituzione.
Articolo 54 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina la costituzione dell'appellato nel giudizio di appello tributario e collega alla tardività la perdita delle facoltà processuali soggette a termine.
Articolo 156 del codice di procedura civile
Esprime il principio di tassatività delle nullità processuali: la nullità non può essere dichiarata se non è prevista dalla legge, salvo i casi di mancanza dei requisiti indispensabili dell'atto o di mancato raggiungimento dello scopo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la costituzione tardiva del convenuto o dell'appellato non determina automaticamente la nullità dell'atto o della partecipazione al giudizio.
- La conseguenza principale della tardività è la decadenza dalle attività processuali che devono essere compiute entro termini stabiliti, come la proposizione di domande, eccezioni o deduzioni soggette a preclusione.
- La parte costituitasi tardivamente può partecipare al processo nei limiti consentiti, ma deve accettarlo nello stato e nel grado in cui si trova.
- Per valutare gli effetti della tardività occorre distinguere tra validità della costituzione e perdita di specifiche facoltà processuali.
- Le nullità processuali non possono essere estese per analogia: devono essere espressamente previste dalla legge o derivare dalla mancanza di requisiti essenziali dell'atto.
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